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Miscellanea
Ratifica delle convenzioni in materia di inquinamento da idrocarburi, con allegato, adottate a Bruxelles il 29 novembre 1969, e adesione alla convenzione istitutiva di un Fondo Internazionale di indennizzo dei relativi danni, adottata a Bruxelles il 18 dicembre 1971, e loro esecuzione
Legge 6 aprile 1977, n. 185
- Aggiornato al
- 13 maggio 1977
- Articoli
- 69
- Versioni storiche
- 110
- Art. iTRADUZIONE NON UFFICIALE N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati…
- Art. iiArticolo II La presente Convenzione si applica esclusivamente ai danni da inquinamento…
- Art. iiiArticolo III 1. Colui che al momento di un incidente, o se l'incidente consiste in una…
- Art. ivArticolo IV Ove siano avvenuti fughe o scarichi di idrocarburi da due o piu' navi e ne…
- Art. vArticolo V 1. Il proprietario di una nave ha, ai sensi della presente Convenzione, il…
- Art. viArticolo VI 1. Quando, dopo l'incidente, il proprietario ha costituito un fondo in…
- Art. viiArticolo VII 1. Il proprietario di una nave immatricolata in uno Stato contraente e che…
- Art. viiiArticolo VIII I diritti ad un risarcimento che sono previsti dalla presente Convenzione…
- Art. ixArticolo IX 1. Quando un incidente ha causato un danno da inquinamento sul territorio…
- Art. xArticolo X 1. Ogni sentenza pronunciata da un tribunale competente in base all'articolo…
- Art. xiArticolo XI 1. Le disposizioni della presente Convenzione non si applicano alle navi da…
- Art. xiiArticolo XII La presente Convenzione prevale su tutte le convenzioni internazionali che…
- Art. xiiiArticolo XIII 1. La presente Convenzione resta aperta alla firma sino al 31 dicembre 1970…
- Art. xivArticolo XIV 1. La ratifica, l'accettazione, l'approvazione o l'adesione si effettuano…
- Art. xvArticolo XV 1. La presente Convenzione entra in vigore novanta giorni dopo la data in cui…
- Art. xviArticolo XVI 1. La presente Convenzione puo' essere denunciata da uno qualsiasi degli…
- Art. xviiArticolo XVII 1. L'Organizzazione delle Nazioni Unite, quando assume la responsabilita'…
- Art. xviiiArticolo XVIII 1. L'Organizzazione puo' indire una Conferenza che abbia per scopo la…
- Art. xixArticolo XIX 1. La presente Convenzione sara' depositata presso il Segretario generale…
- Art. xxArticolo XX Non appena la presente Convenzione entra in vigore il Segretario generale…
- Art. xxiArticolo XXI La presente Convenzione viene redatta in un solo esemplare nelle lingue…
- Art. 1TRADUZIONE NON UFFICIALE N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati…
- Art. 2Viene costituito, dalla presente Convenzione, un "Fondo internazionale di risarcimento…
- Art. 3La presente Convenzione si applica: 1) per quanto attiene al risarcimento di cui…
- Art. 4Per adempiere alle funzioni di cui al paragrafo 1 a) dell'articolo 2, il Fondo e' tenuto…
- Art. 5Per adempiere alle funzioni previste dal paragrafo 1 b) dell'articolo 2, il Fondo e'…
- Art. 6I diritti all'indennizzo previsti dall'articolo 4 e all'assunzione degli oneri finanziari…
- Art. 7Subordinatamente alle disposizioni che seguono, non puo' essere intentata una azione di…
- Art. 8Fatta salva ogni decisione relativa alla ripartizione di cui al paragrafo 5 dell'articolo…
- Art. 9Fatte salve le disposizioni dell'articolo 5, il Fondo acquista per surrogazione, nei…
- Art. 10I contributi al Fondo sono versati, per quanto concerne ciascuno degli Stati contraenti…
- Art. 11Per cio' che concerne ciascuno degli Stati contraenti, l'ammontare dei contributi…
- Art. 12Per determinare, ove se ne dia il caso, l'ammontare dei contributi annuali dovuti da ogni…
- Art. 13L'ammontare di ogni contributo arretrato di cui all'articolo 12 viene accresciuto di un…
- Art. 14Ogni Stato contraente puo', al momento del deposito del proprio strumento di ratifica o…
- Art. 15Ogni Stato contraente si accerta che ogni persona che riceve, sul suo territorio…
- Art. 16Il Fondo e' costituito da un'Assemblea, un Segretariato diretto da un Amministratore e…
- Art. 17L'Assemblea e' composta da tutti gli Stati contraenti.
- Art. 18Subordinatamente alle disposizioni dell'articolo 26, le funzioni dell'Assemblea sono le…
- Art. 19L'Assemblea si riunisce in sessione ordinaria, ogni anno, su convocazione…
- Art. 20La maggioranza dei membri dell'Assemblea costituisce il quorum richiesto per le sue…
- Art. 21Il Comitato esecutivo deve essere costituito nel corso della prima sessione ordinaria…
- Art. 22Il Comitato esecutivo e' composto da un terzo dei membri dell'Assemblea, e tale cifra non…
- Art. 23I membri del Comitato esecutivo restano in carica sino alla chiusura della sessione…
- Art. 24Il Comitato esecutivo si riunisce almeno una volta l'anno previo preavviso di trenta…
- Art. 25Almeno due terzi dei membri del Comitato esecutivo costituiscono il quorum richiesto per…
- Art. 26Le funzioni del Comitato esecutivo sono le seguenti: a) eleggere il suo Presidente ed…
- Art. 27I membri dell'Assemblea che non sono membri del Comitato esecutivo hanno il diritto di…
- Art. 28Il Segretariato comprende l'Amministratore e il personale necessario all'amministrazione…
- Art. 29L'Amministratore e' il piu' alto funzionario del Fondo. Subordinatamente alle istruzioni…
- Art. 30Nello svolgimento dei loro compiti, l'Amministratore come il personale nominato e gli…
- Art. 31Ogni Stato parte della Convenzione prende a suo carico le rimunerazioni, le spese di…
- Art. 32Il voto in seno all'Assemblea e al Comitato esecutivo e' regolato dalle seguenti…
- Art. 33Le seguenti decisioni dell'Assemblea esigono una maggioranza dei tre quarti: a) l'aumento…
- Art. 34Il Fondo, i suoi averi, i redditi, ivi compresi i contributi e gli altri beni sono esenti…
- Art. 35Il Fondo non incorre in alcun obbligo in base agli articoli 4 e 5 per eventi che si…
- Art. 36Il Segretario generale dell'Organizzazione convoca l'Assemblea per la sua prima sessione…
- Art. 37La presente Convenzione e' aperta alla firma degli Stati che hanno firmato la Convenzione…
- Art. 38La ratifica, l'accettazione, l'approvazione o l'adesione si effettuano mediante il…
- Art. 39Prima dell'entrata in vigore della presente Convenzione, ogni Stato deve, all'atto del…
- Art. 40La presente Convenzione entra in vigore novanta giorni dopo la data in cui sono…
- Art. 41La presente Convenzione puo' essere denunciata da uno qualsiasi degli Stati contraenti in…
- Art. 42Ogni Stato contraente puo', entro un termine di novanta giorni dopo il deposito di uno…
- Art. 43La presente Convenzione cessa di avere vigore quando il numero degli Stati contraenti…
- Art. 44Nel caso in cui la presente Convenzione cessasse di avere vigore, il Fondo: a) dovra'…
- Art. 45L'Organizzazione puo' indire una Conferenza avente per oggetto la revisione o…
- Art. 46La presente Convenzione sara' depositata presso il Segretario generale…
- Art. 47A decorrere dall'entrata in vigore della presente Convenzione, il Segretario generale…
- Art. 48La presente Convenzione viene redatta in un solo esemplare nelle lingue francese ed…
