[1]Articolo XV

[2]1. La presente Convenzione entra in vigore novanta giorni dopo la data in cui i governi di otto Stati, di cui cinque rappresentino Stati che abbiano almeno un milione di tonnellate di stazza lorda in navi-cisterna ciascuno, l'abbiano firmata senza riserva di ratifica, accettazione o approvazione, o abbiano depositato uno strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione presso il Segretario generale dell'Organizzazione. 2. Per ciascuno degli Stati che ratifichino, accettino, approvino la Convenzione, o vi aderiscano successivamente, questa entra in vigore novanta giorni dopo il deposito del relativo strumento da parte di tale Stato.

Testo vigente dal 13 maggio 1977

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1977-04-06;185~artxv · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari