1. L'Amministratore e' il piu' alto funzionario del Fondo. Subordinatamente alle istruzioni che gli vengono date dall'Assemblea e dal Comitato esecutivo, egli adempie le funzioni che gli sono affidate ai sensi della presente Convenzione e del regolamento interno nonche' quelle che gli sono attribuite dall'Assemblea e dal Comitato esecutivo. 2. Ha il compito, in particolare:

  • a)di nominare il personale necessario all'amministrazione;
  • b)di adottare ogni misura utile alla buona gestione dei beni del Fondo;
  • c)di riscuotere i contributi dovuti in base alla presente Convenzione, osservando in particolare le disposizioni del paragrafo 3 dell'articolo 13;
  • d)di ricorrere ai servizi di esperti legali, finanziari o altri, nella misura in cui la loro assistenza e' necessaria per il regolamento delle domande introdotte contro il Fondo o all'esercizio di altre funzioni di quest'ultimo;
  • e)adottare tutte le misure per sistemare le domande di risarcimento presentate al Fondo, nei limiti e alle condizioni fissate dal regolamento interno, ivi compresa la sistemazione finale delle domande di risarcimento senza la previa approvazione dell'Assemblea o del Comitato esecutivo ove il regolamento interno lo preveda;
  • f)di redigere e di presentare all'Assemblea o al Comitato esecutivo, a seconda dei casi, i rapporti finanziari e le previsioni di bilancio per ogni anno solare;
  • g)assistere il Comitato esecutivo nella preparazione del rapporto previsto dal paragrafo 2 dell'articolo 26;
  • h)elaborare, riunire e portare a conoscenza i documenti, le comunicazioni, gli ordini del giorno, i rendiconti e le informazioni richiesti per i lavori dell'Assemblea, del Comitato esecutivo e dei suoi organi sussidiari.

Testo vigente dal 13 maggio 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-04-06;185~art29 · fonte del testo

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