[1]Articolo X

[2]1. Ogni sentenza pronunciata da un tribunale competente in base all'articolo IX, che sia diventata esecutiva nello Stato d'origine ove non possa piu' essere oggetto di ricorso ordinario, e' riconosciuta in ogni altro Stato contraente a meno che:

  • a)la sentenza sia stata ottenuta con la frode;
  • b)il convenuto non sia stato avvertito entro un termine ragionevole e posto in grado di presentare la propria difesa. 2. Ogni sentenza riconosciuta in base al primo paragrafo del presente articolo sara' esecutiva in ogni Stato contraente non appena saranno state espletate tutte le formalita' richieste in detto Stato. Tali formalita' non permetteranno tuttavia il riesame nel merito della questione.

Testo vigente dal 13 maggio 1977

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