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E' autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni in ragione di 1.000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1963-64 al 1967-68, per concedere alle aziende agricole di cui al precedente articolo un concorso statale sui prestiti di esercizio ad ammortamento quinquennale erogati da istituti od enti esercenti il credito agrario per gli scopi e con i criteri previsti dall'articolo 5 della legge 21 luglio 1960 n. 739. Il concorso dello Stato sara' corrisposto dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste agli Istituti ed Enti mutuanti - sulla base di elenchi dai medesimi prodotti - in annualita' erogate anticipatamente pari alla differenza tra la rata di ammortamento calcolata al tasso d'interesse fissato ai sensi dell'articolo 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e quella calcolata al tasso d'interesse dovuto dalle ditte mutuata nella misura prevista dall'articolo 6 della citata legge n. 739. Ai prestiti si applicano le disposizioni previste dalle vigenti leggi in materia di credito agrario di esercizio, ivi comprese le norme di cui alla legge 9 febbraio 1963, n. 130. Ciascuna annualita' di rimborso con i relativi interessi e' garantita da privilegi ai sensi degli articoli 8, 9, 10 e 11 della legge 5 luglio 1928, n. 1760.

Testo in vigore dal 29 febbraio 1964 al 22 dicembre 2008

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