Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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2 versioni dal 1964
Confronto con la versione in vigore dal 29 febbraio 1964 al 22 dicembre 2008. 318 parole tolte, 20 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: E' autorizzata la spesa di lire 7 miliardi per l'applicazione delle provvidenze di cui al titolo I, capitolo 1, al titolo II ed al titolo III, capitoli 3°, 4° e 5° della legge 21 luglio 1960, n. 139, in favore delle aziende agricole danneggiate da eccezionali calamita', naturali o avversita' atmosferiche verificate dal 1 marzo 1962 fino alla data di entrata in vigore della presente legge, nonche' per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 8 della citata legge 21 luglio 1900, n. 739. Tale spesa e' cosi' ripartita:
tolto: a) per la concessione dei contributi e delle somme di cui all'articolo 1 della legge 21 luglio 1900, n. 739....................... L. 3.000 in ragione di lire 2.000 milioni per l'esercizio finanziario 1963-64 e di lire 1000 milioni per l'esercizio finanziario 1964-65.
tolto: b) per gli interventi di cui all'articolo 8 della suddetta legge ed il pagamento degli studi e progettazioni ivi previsti............ 2.000 in ragione di lire 1000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1963-64 e 1964-1965.
tolto: c) per l'ammortamento dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti ai sensi degli articoli 10 e 12 della stessa legge...................... 1.000 in ragione di lire 33 milioni e 333.000 per ciascun esercizio finanziario dal 1963-64 al 1992-93, di cui lire 17 milioni destinati all'ammortamento dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti ai sensi del citato articolo 12.
tolto: d) per la concessione agli E.C.A. da parte del Ministero dell'interno, di sovvenzioni straordinarie per gli interventi previsti dall'articolo 21 della ripetuta legge n. 739 a favore del coltivatori diretti titolari di aziende agricole danneggiate......." 1.000 in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1963-64 e 1964-1965. La somma recata dalla precedente lettera a) per il 1964-65 puo' essere attribuita agli organi periferici del Ministero dell'agricoltura e delle foresta anche nel corso dell'esercizio 1963-64.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1964-02-14;38~art1 · fonte del testo
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