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Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste puo' assumere a suo totale carico le spese, comprese quelle di studio e di progettazione, occorrenti per il ripristino delle opere pubbliche di bonifica danneggiate o distrutte dagli eventi di cui all'art. 1 ovvero per la sistemazione idraulico-forestale ed agraria nei territori montani danneggiati. Possono anche essere eseguiti lavori diretti alla migliore efficienza delle opere da ripristinare. Le stesse disposizioni si applicano per il ripristino delle strade interpoderali, degli acquedotti, degli elettrodotti e delle reti idrauliche ed impianti irrigui a servizio di piu' predii anche se non ricadenti in comprensori di bonifica. Le opere di cui al comma precedente, se non ripristinate a totale carico dello Stato, sono ammesse ai contributi di cui all'art. 1 della presente legge.

Testo in vigore dal 29 luglio 1960 al 19 novembre 1966

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