Per la concessione, l'utilizzazione e il rimborso allo Stato delle anticipazioni di cui all'art. 5 saranno apportate, mediante atti aggiuntivi, le occorrenti modifiche alle convenzioni stipulate in applicazione dell'art. 18 della legge 25 luglio 1957, n. 595. I rischi di ciascuna operazione di prestito sono posti integralmente a carico degli Istituti e degli Enti mutuanti. Ciascuna annualita' di rimborso dei prestiti con i relativi interessi, sara' garantita da privilegi con le norme e con gli effetti di cui agli articoli 8, 9, 10 e 11 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760.

Testo vigente dal 29 luglio 1960

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urn:nir:stato:legge:1960-07-21;739~art7 · fonte del testo

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