L'importo dell'anticipazione concessa ai singoli Istituti a norma del precedente art. 2, sara' versato in un conto corrente infruttifero vincolato, aperto a favore di ciascun Istituto presso la Tesoreria centrale dello Stato. Ciascun Istituto potra' utilizzare l'anticipazione ad esso accordata a misura che avra' stipulato contratti di mutuo. Entro i limiti di detta anticipazione, per ciascun mutuo regolarmente stipulato, il Ministro per il tesoro autorizzera', con modalita' da stabilirsi mediante la convenzione di cui al precedente art. 2, il prelevamento, da parte dell'Istituto interessato, sull'anzidetto conto vincolato, di una somma pari all'importo concesso a mutuo.

Testo vigente dal 27 novembre 1951

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urn:nir:stato:legge:1951-10-27;1208~art4 · fonte del testo

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