Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 aprile 1968 al 21 giugno 2011. Leggi il testo vigente →

[1]Per la concessione dei contributi previsti dalla presente legge sono autorizzati:

  • 1)per i contributi di cui all'articolo 3, lettera a), i seguenti limiti d'impegno venticinquennale: per l'anno finanziario 1968 lire 850 milioni " " " 1969 " 700 " " " " 1970 " 530 " " " " 1971 " 350 " " " " 1972 " 350 "
  • 2)per i contributi di cui all'articolo 3, lettere b) e c), i seguenti limiti d'impegno decennali: per l'anno finanziario 1968 lire 1.000 milioni " " " 1969 " 830 " " " " 1970 " 620 " " " " 1971 " 415 " " " " 1972 " 415 "
  • 3)per i contributi in conto capitale di cui all'articolo 3, lettera d), la somma di lire 9.700 milioni, ripartita in ragione di: lire 3.000 milioni nell'anno finanziario 1968 " 2.500 " " " 1969 " 1.800 " " " 1970 " 1.200 " " " 1971 " 1.200 " " " 1972

[2]Gli stanziamenti saranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo e dello spettacolo. Le somme stanziate in ciascun esercizio e non utilizzate nell'esercizio medesimo e quelle che si rendano disponibili per effetto di revoca o di rinuncia dei contributi sono trasferite negli esercizi successivi a quelli previsti dalla presente legge.

Testo in vigore dal 9 aprile 1968 al 21 giugno 2011

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1968-03-12;326~art20 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari