Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 agosto 1984 al 19 dicembre 1984. Leggi il testo vigente →

Al fine di favorire il rinnovamento della flotta mercantile, alle imprese che vendono per demolizione o che fanno demolire per proprio conto, in un cantiere nazionale o di un Paese della Comunita' economica europea, navi mercantili a scafo metallico di stazza lorda non inferiore a 150 tonnellate, inscritte da almeno tre anni nelle matricole o nei registri di cui all'articolo 146 del codice della navigazione, abbinando a detta operazione la costruzione di nuove unita', ((possono essere concessi i benefici previsti dal primo comma del successivo articolo 2)). Per avere titolo a detti benefici le imprese interessate devono commettere o acquistare in un cantiere nazionale o di un Paese della Comunita' economica europea, entro il 31 dicembre 1983, nuovo naviglio per un tonnellaggio di stazza lorda compensata non inferiore al 50 per cento di quello che intendono demolire, calcolato anch'esso in tonnellate di stazza lorda compensata, sempre che le unita' siano:

  • a)navi mercantili di stazza lorda non inferiore a 150 tonnellate, eccettuate quelle abilitate esclusivamente al servizio marittimo dei porti e delle rade; tale limite e' ridotto a 75 tonnellate di stazza lorda per le unita' a scafo metallico abilitate alla navigazione speciale limitata alla laguna di Venezia, che sono destinate al pubblico servizio lagunare di linea per il trasporto di passeggeri o di automezzi;
  • b)rimorchiatori e spintori con apparato motore di potenza non inferiore a 500 cavalli vapore e draghe semoventi a scafo metallico di stazza lorda non inferiore a 150 tonnellate;
  • c)galleggianti, costruzioni antinquinamento, costruzioni al cavo metallico di interesse energetico e altri mezzi nautici di stazza lorda non inferiore a 150 tonnellate. 1 Sono escluse le costruzioni effettuate per conto dello Stato, le unita' da diporto nonche' le navi che non siano in possesso, anche dopo l'effettuazione dei lavori, della piu' alta classe del Registro italiano navale. Le navi o i galleggianti che usufruiscono dei benefici previsti dal successivo articolo 2 devono essere iscritti nelle matricole o nei registri nazionali. In caso di cancellazione per vendita all'estero, intervenuta entro cinque anni dalla data di iscrizione, i proprietari decadono dall'intero beneficio e sono obbligati a restituire le somme percepite piu' gli interessi calcolati sulla base del tasso ufficiale di sconto, aumentato di 2 punti, in vigore alla data della dichiarazione di decadenza. Ai fini della concessione dei benefici previsti dalla presente legge, la perdita del naviglio a seguito di naufragio, incendio o altra causa accidentale, purche' avvenuta in data non antecedente al 30 giugno 1981, e' equiparata alla volontaria demolizione. ((Alle imprese che fanno effettuare i lavori di trasformazione, in un cantiere nazionale o di un Paese della Comunita' economica europea, di navi mercantili a scafo metallico di stazza lorda non inferiore a 1.000 tonnellate, iscritte da almeno tre anni nelle matricole di cui all'articolo 146 del codice della navigazione, possono essere concessi i benefici previsti dal secondo comma del successivo articolo 2. Per avere titolo a detti benefici le imprese interessate devono stipulare i relativi contratti entro il 30 giugno 1984. Sono escluse le trasformazioni effettuate per conto dello Stato, nonche' quelle relative ad unita' da diporto ed a navi che non siano in possesso, anche dopo l'esecuzione dei lavori, del certificato di navigabilita'. In caso di cancellazione per vendita all'estero dell'unita' assistita dai benefici della presente legge, intervenuta entro tre anni dalla data di ultimazione dei lavori di trasformazione, i proprietari decadono dall'intero beneficio e sono obbligati a restituire le somme percepite piu' gli interessi calcolati sulla base del tasso ufficiale di sconto, aumentato di due punti, in vigore alla data di dichiarazione di decadenza)).
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 26 luglio 1984, n. 396

1

La L. 26 luglio 1984, n. 396 ha disposto (con l'art. 6 comma 2) che "il termine del 31 dicembre 1983, previsto dal secondo comma dell'articolo 1, e' prorogato al 30 giugno 1984".

Testo in vigore dal 16 agosto 1984 al 19 dicembre 1984

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 agosto 1984

Confronto con la versione in vigore dal 25 agosto 1982 al 16 agosto 1984. 181 parole aggiunte in 2 capoversi.

… detta operazione la costruzione di nuove unita', possono essere concessi i benefici previsti dal aggiunto: primo comma del successivo articolo 2. Per avere titolo a detti benefici le imprese interessate devono …

… avvenuta in data non antecedente al 30 giugno 1981, e' equiparata alla volontaria demolizioneaggiunto: . Alle imprese che fanno effettuare i lavori di trasformazione, in un cantiere nazionale o di un Paese della Comunita' economica europea, di navi mercantili a scafo metallico di stazza lorda non inferiore a 1.000 tonnellate, iscritte da almeno tre anni nelle matricole di cui all'articolo 146 del codice della navigazione, possono essere concessi i benefici previsti dal secondo comma del successivo articolo 2. Per avere titolo a detti benefici le imprese interessate devono stipulare i relativi contratti entro il 30 giugno 1984. Sono escluse le trasformazioni effettuate per conto dello Stato, nonche' quelle relative ad unita' da diporto ed a navi che non siano in possesso, anche dopo l'esecuzione dei lavori, del certificato di navigabilita'. In caso di cancellazione per vendita all'estero dell'unita' assistita dai benefici della presente legge, intervenuta entro tre anni dalla data di ultimazione dei lavori di trasformazione, i proprietari decadono dall'intero beneficio e sono obbligati a restituire le somme percepite piu' gli interessi calcolati sulla base del tasso ufficiale di sconto, aumentato di due punti, in vigore alla data di dichiarazione di decadenza.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 26 luglio 1984, n. 396

    La L. 26 luglio 1984, n. 396 ha disposto (con l'art. 6 comma 2) che "il termine del 31 dicembre 1983, previsto dal secondo comma dell'articolo 1, e' prorogato al 30 giugno 1984".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1982-08-14;600~art1 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari