Corte costituzionale

Ordinanza n. 95/1991

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 16/02/1991 · relatore Francesco Paolo Casavola

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge

19 febbraio 1981, n. 27 (Provvidenze per il personale di

magistratura), promosso con ordinanza emessa il 21 maggio 1990 dalla

Corte dei conti, sezione terza giurisdizionale, sul ricorso proposto

da Rossi Manlio ed altri, iscritta al n. 687 del registro ordinanze

1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45,

prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto di costituzione di Rossi Manlio ed altri, nonché

l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 30 gennaio 1991 il Giudice

relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che nel corso di un giudizio in cui i ricorrenti,

magistrati, avvocati e procuratori dello Stato cessati dal servizio

anteriormente al 1° luglio 1983 avevano richiesto l'applicazione ai

trattamenti pensionistici del meccanismo d'incremento previsto per il

personale in servizio dall'art. 2 della legge 19 febbraio 1981, n.

27, la Corte dei conti, sezione terza giurisdizionale, ha sollevato,

con ordinanza emessa il 21 maggio 1990, questione di legittimità

costituzionale di quest'ultima norma, per il dubbio che, nella parte

in cui non prevede anche per le pensioni tale sistema di incremento

triennale, essa vulneri gli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione;

che la Corte remittente, premesso di aver positivamente deciso

con sentenza parziale il problema della riliquidazione delle pensioni

dei ricorrenti sulla base dei miglioramenti economici maturati per il

personale in servizio, secondo quanto sancito dalla Corte

costituzionale con la sentenza n. 501 del 1988, osserva come altre

decisioni, rispettivamente delle sezioni riunite e della sezione

giurisdizionale per la Sardegna, abbiano senz'altro ritenuto che il

meccanismo d'incremento di cui è causa dovesse estendersi anche alla

pensione, in quanto retribuzione differita;

che tale orientamento non pare tuttavia condivisibile

integralmente al giudice a quo, attesa l'esistenza di un'evidente

lacuna normativa a riguardo e considerata l'impossibilità di

provvedere per il futuro;

che l'esistenza di un sistema d'adeguamento periodico degli

stipendi alla media dei miglioramenti retributivi realizzati nel

triennio da altri settori, in quanto ritenuto inapplicabile ai

pensionati, costituirebbe la premessa per una progressiva

divaricazione dei due trattamenti, di servizio e di quiescenza (in

danno di quest'ultimo), così producendosi una situazione analoga a

quella sanzionata con la sentenza n. 501 del 1988;

che ciò concreterebbe un vulnus degli artt. 36 e 38 della

Costituzione per la riduzione della piena remuneratività della

pensione rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato,

nonché della proporzionalità ed adeguatezza della stessa in

relazione ai mutamenti del potere d'acquisto della moneta ricorrendo

altresì lesione del principio della parità del trattamento tra

personale in servizio e pensionati;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, che ha concluso per la

declaratoria d'infondatezza della questione sulla base del valore

meramente tendenziale del principio della coincidenza tra pensione e

retribuzione goduta all'atto della cessazione dal servizio.

Considerato che le sezioni riunite ed alcune sezioni

giurisdizionali della Corte dei conti, hanno inteso la previsione di

cui alla norma impugnata, relativa al sistema di adeguamento, come

non scindibile diacronicamente e ne hanno fatto applicazione sia per

il passato che per il futuro in sede di riliquidazione delle

pensioni;

che tale tesi si fonda su un'estensiva lettura del dispositivo

della sentenza n. 501 del 1988 di questa Corte, con riferimento

all'espressione "trattamento economico derivante dall'applicazione

degli artt. 3 e 4 della legge 6 agosto 1984, n. 425" (ritenuto

comprensivo dell'anzidetto adeguamento), ed è non soltanto condivisa

dal giudice a quo "in linea di principio", ma anche parzialmente

seguita nel provvedimento concessivo della completa riliquidazione

sino al 1° gennaio 1988;

che è stato anche recentemente sottolineato come il controllo

di questa Corte, riguardando la compatibilità delle leggi denunziate

con i principi della Costituzione, non può sostanziarsi in una

revisione, in grado ulteriore, delle interpretazioni offerte dagli

organi giurisdizionali cui tale attività compete (cfr. sentenza n.

456 del 1989);

che tale affermazione risulta a fortiori appropriata allorché

venga prospettata una questione a contrario volta ad ottenere una

pronuncia ripetitiva del precedente decisum costituzionale;

che, inoltre, la Corte remittente richiede una sentenza atta ad

innestare nella normativa pensionistica un meccanismo d'adeguamento

periodico concepito per il personale in servizio, attività questa -

per la varietà delle scelte possibili e la molteplicità delle

implicazioni - certamente estranea al sindacato di costituzionalità e

viceversa propria del legislatore;

che pertanto, anche sotto tale profilo, la questione è

manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 19 febbraio 1981,

n. 27 (Provvidenze per il personale di magistratura) - più

esattamente degli artt. 11 e 12 della legge 2 aprile 1979, n. 97, nel

testo sostituito dalla norma citata - sollevata dalla Corte dei

conti, sezione terza giurisdizionale, in relazione agli artt. 3, 36 e

38 della Costituzione, con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 1991.

Il Presidente: GALLO

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 16 febbraio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:95 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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