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Per gli invalidi di prima categoria, con o senza assegno di superinvalidita', e' istituito l'assegno complementare, non riversibile, nella misura fissa di lire 180 mila annue. Con effetto dal 1 maggio 1965 l'assegno complementare di cui al precedente comma e' elevato nelle seguenti misure: 1ª categoria con superinvalidita' tabella E lettera A: da lire 180.000 a lire 660.000 annue; 1ª categoria con superinvalidita' tabella E lettera A-bis: da lire 180.000 a lire 612.000 annue: 1ª categoria con superinvalidita' tabella E lettera B: da lire 180.000 a lire 540.000 annue: 1ª categoria con superinvalidita' tabella E lettera C: da lire 180.000 a lire 516.000 annue; 1ª categoria con superinvalidita' tabella E lettera D: da lire 180.000 a lire 492.000 annue; 1a categoria con superinvalidita' tabella E lettera E: da lire 180.000 a lire 468.000 annue; 1ª categoria con superinvalidita' tabella E lettera F: da lire 180.000 a lire 408.000 annue; 1ª categoria con superinvalidita' tabella E lettera G: da lire 180.000 a lire 384.000 annue; 1ª categoria senza superinvalidita': da lire 180.000 a lire 324.000 annue. L'assegno complementare e' soggetto alla ritenuta stabilita dal primo comma dell'articolo 8 della legge 4 maggio 1951, n. 306, modificato dall'articolo 6 della legge 27 dicembre 1953, n. 933, nei casi previsti da detto primo comma. L'assegno complementare viene altresi' considerato come parte integrante della pensione od assegno ai fini dei limiti previsti dal terzo e quarto comma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20. L'assegno integrativo temporaneo di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 74 e successive modificazioni, e' soppresso.

Testo in vigore dal 28 maggio 1965 al 5 ottobre 1965

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1965-04-23;488~art8 · fonte del testo

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