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L'articolo 5 della legge 4 maggio 1951, n. 306, e' cosi' modificato: "A favore dei titolari di pensioni o assegni privilegiati ordinari per infermita' tubercolare, o di sospetta natura tubercolare, che non abbiano assegno di super invalidita', e' concesso un assegno di cura, non riversibile, nella misura di annue lire 96.000, se si tratta di infermita' ascrivibile alla voce n. 8 della seconda categoria, di annue lire 84.000 se si tratta di infermita' ascrivibile ad una delle categorie dalla terza alla quinta e di annue lire 40.000 se si tratta di infermita' ascrivibile alle categorie dalla sesta all'ottava della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648. Dal 1 maggio 1965 l'assegno di cura di cui al comma precedente e' elevato a lire 96.000 annue anche per le infermita' ascrivibili alla terza, quarta e quinta categoria, mentre viene elevato a lire 48.000 annue per le infermita' della sesta, settima ed ottava categoria".

Testo in vigore dal 28 maggio 1965 al 11 aprile 1971

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1965-04-23;488~art5 · fonte del testo

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