Articolo abrogato dalla l. 25 febbraio 1971, n. 95.
Abrogato dal 11 aprile 1971
Articolo abrogato dalla l. 25 febbraio 1971, n. 95.
Abrogato dal 11 aprile 1971
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1965
Confronto con la versione in vigore dal 28 maggio 1965 al 11 aprile 1971. 152 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Il primo comma dell'articolo 3 della legge 3 aprile 1958, n. 474, e' sostituito dal seguente: "Il titolare di pensione o assegno privilegiato ordinario di prima categoria ha diritto di conseguire su domanda, a titolo di integrazione, un assegno annuo di lire 18.000 per la moglie che non abbia alcun reddito proprio e di lire 36.000 per ciascuno dei figli minorenni e inoltre nubili se femmine. Sono equiparati ai minorenni i figli celibi e le figlie nubili maggiorenni che siano o divengano inabili a qualsiasi lavoro per una infermita' ascrivibile alla prima categoria della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, finche' duri tale inabilita'". L'assegno integrativo per la moglie e per i figli a carico, di cui al precedente comma, non e' cumulabili con le quote di aggiunta di famiglia previste a favore dello stesso personale dalla legge 27 maggio 1959, n. 324 e successive modificazioni.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 FEBBRAIO 1971, N. 95
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1965-04-23;488~art6 · fonte del testo
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