I benefici accordati con la presente legge sono concessi d'ufficio qualora non sia prevista la presentazione di apposita domanda. ((La presente legge ha effetto dal 1 luglio 1964)).
Testo vigente dal 5 ottobre 1965
I benefici accordati con la presente legge sono concessi d'ufficio qualora non sia prevista la presentazione di apposita domanda. ((La presente legge ha effetto dal 1 luglio 1964)).
Testo vigente dal 5 ottobre 1965
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1965
Confronto con la versione in vigore dal 28 maggio 1965 al 5 ottobre 1965. 4 parole tolte, 3 parole aggiunte.
I benefici accordati con la presente legge sono concessi d'ufficio qualora non sia prevista la presentazione di apposita domanda. La presente legge tolto: entra in vigore il aggiunto: ha effetto dal 1 luglio 1964.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1965-04-23;488~art15 · fonte del testo
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