Per ottenere la concessione dei benefici previsti dai precedenti articoli 1 (tabelle A, E ed F. 1), 6 (primo comma), 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18, i titolari di pensioni od assegni liquidati con decreto emanato prima della data di entrata in vigore della presente legge debbono presentare domanda all'amministrazione centrale da cui dipendevano all'atto della cessazione dal servizio. Se la domanda e' presentata entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge i benefici previsti dai precedenti articoli 1 (tabelle A, E ed F. 1), 6 (primo comma), 9, 12, 13 e 15, sono dovuti con decorrenza dal 1° gennaio 1969. Se la domanda e' presentata successivamente, i benefici stessi sono dovuti con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda. Le amministrazioni centrali, all'atto del ricevimento della domanda, disporranno, se necessario, appositi accertamenti sanitari, e, in seguito alle risultanze di tali accertamenti, provvederanno in merito alle domande stesse con decreto concessivo o negativo, adottato e comunicato con le forme e le modalita' vigenti in materia di pensioni ordinarie. Ai titolari di pensioni accordate con decreto di data non anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge, i benefici previsti dagli articoli 1 (tabelle A, B, E ed F.1), 9, 12 e 15 debbono essere concessi d'ufficio con il decreto di liquidazione della pensione.

Testo vigente dal 27 marzo 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-02-25;95~art21 · fonte del testo

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