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Nel caso di commesse di nuove costruzioni navali condizionate da particolari situazioni e al fine di acquisire commesse da parte dei Paesi in via di sviluppo, il Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle partecipazioni statali, puo' elevare a titolo eccezionale il contributo di cui all'articolo 3, nella misura massima del 20 per cento dell'ammontare dello stesso contributo.

Testo in vigore dal 25 agosto 1982 al 20 aprile 1985

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1982-08-14;599~art11 · fonte del testo

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