Art. 1 — Contributo integrativo per nuove costruzioni navali

Per la costruzione, allestimento e arredamento di navi mercantili a scafo metallico possono essere concessi ai cantieri navali costruttori contributi che rapportati al costo di produzione non ne superino in media il 15 per cento. Per l'attuazione di quanto disposto al comma precedente il contributo, per ciascuna costruzione, e' calcolato in base alle percentuali indicate nella tabella n. 1 ed e' comprensivo della quota relativa all'apparato motore di cui alla tabella n. 2, allegate alla presente legge. L'ammontare del contributo determinato nel provvedimento di concessione non puo' essere modificato per successive richieste di variazione degli elementi in base ai quali il contributo stesso e' calcolato.

Testo vigente dal 22 dicembre 1965

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1965-11-29;1372~art1 · fonte del testo

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