Ai cantieri navali maggiori ammessi ai contributi di cui alla presente legge puo' essere concesso un contributo annuo nella misura del 12,50 per cento sugli immobilizzi in materiali, semilavorati e prodotti finiti, pertinenti all'attivita' di costruzione e riparazione di navi mercantili. Le imprese interessate devono presentare, per la concessione del contributo, al Ministero della marina mercantile, entro il 31 marzo di ciascun anno, idonea documentazione relativa agli immobilizzi dell'anno precedente; da essi devono essere detratti soltanto gli eventuali acconti versati da committenti. Con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro del tesoro, saranno emanate disposizioni applicative del presente articolo.

Testo vigente dal 5 aprile 1985

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1985-03-22;111~art10 · fonte del testo

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