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((Ai comuni di Longarone, Castellavazzo, Ospitale di Cadore, Soverzene, Ponte nelle Alpi, Erto e Casso, Claut, Cimolais, Andreis e Barcis sono concessi fino al 31 dicembre 1965, contributi da parte dello Stato fino al conseguimento del pareggio economico del proprio bilancio, in aggiunta a quelli previsti dall'articolo 1 della legge 3 febbraio 1963, n. 56. Alle Amministrazioni provinciali di Belluno e di Udine sono concessi, fino al 31 dicembre 1965, contributi da parte dello Stato a compensazione delle minori entrate derivanti sia da provvedimenti di natura fiscale promossi in favore delle localita' anzidette, sia da diminuzioni di redditi patrimoniali conseguenti alla distruzione dei beni provocata dal disastro, nonche' ai fini del pareggio del proprio bilancio. La concessione dei contributi di cui ai precedenti commi sara' disposta con decreto del Ministro per l'interno, su proposta della Giunta provinciale amministrativa. Al pagamento dei contributi di cui ai precedenti commi sara' provveduto dai prefetti di Belluno e di Udine mediante ordinativi tratti sulla propria contabilita' speciale, alla quale saranno accreditati i fondi occorrenti. Per provvedere ai maggiori oneri recati dal presente articolo, le somme di cui al successivo articolo 11 sono aumentate di lire 100 milioni per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964 e di lire 100 milioni per l'esercizio 1965)).

Testo in vigore dal 21 giugno 1964 al 15 dicembre 1965

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 21 giugno 1964

Confronto con la versione in vigore dal 4 dicembre 1963 al 21 giugno 1964. 133 parole tolte, 164 parole aggiunte.

tolto: Alle Amministrazioni provinciali di Belluno e di Udine ed aiaggiunto: Ai comuni di Longarone, Castellavazzo, Ospitale di Cadore tolto: e Soverzene, in provincia di Belluno eaggiunto: , Soverzene, Ponte nelle Alpi, Erto e Casso tolto: in provincia di Udine, possono essereaggiunto: , Claut, Cimolais, Andreis e Barcis sono concessi fino al 31 dicembre 1965, contributi tolto: integrativi da parte dello Statotolto: , al fine di conseguire il aggiunto: fino al conseguimento del pareggio economico del proprio bilancio, in aggiunta a quelli previsti tolto: dallo articolo aggiunto: dall'articolo 1 della legge 3 febbraio 1963, n. 56. tolto: A favore degli Enti stessi sara' autorizzata l'assunzione di mutui ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51, e delle norme contenute nella legge 14 marzo 1961, numero 174, per far fronte al disavanzo economico non coperto dai predetti contributi. I relativi provvedimenti sono adottati, su proposta della Commissione centrale per la finanza locale, in sede di approvazione o di eventuale revisione dei bilanci per l'anno 1963 e di approvazione dei bilanci per gli anni 1964 e 1965 degli Enti interessati aggiunto: Alle Amministrazioni provinciali di Belluno e di Udine sono concessi, fino al 31 dicembre 1965, contributi da parte dello Stato a compensazione delle minori entrate derivanti sia da provvedimenti di natura fiscale promossi in favore delle localita' anzidette, sia da diminuzioni di redditi patrimoniali conseguenti alla distruzione dei beni provocata dal disastro, nonche' ai fini del pareggio del proprio bilancio. La concessione dei contributi di cui ai precedenti commi sara' disposta con decreto del Ministro per l'interno, tolto: di concerto con i Ministri per le finanze e per il tesoro aggiunto: su proposta della Giunta provinciale amministrativa. Al pagamento dei contributi di cui ai precedenti commi sara' provveduto dai prefetti di Belluno e di Udine mediante ordinativi tratti sulla propria contabilita' speciale, alla quale saranno accreditati i fondi occorrenti. Per provvedere ai maggiori oneri recati dal presente articolo, le somme di cui al successivo articolo 11 sono aumentate di lire 100 milioni per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964 e di lire 100 milioni per l'esercizio 1965.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1963-11-04;1457~art9 · fonte del testo

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