Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 novembre 1963 al 4 dicembre 1963. Leggi il testo vigente →

Alle Amministrazioni provinciali di Belluno e di Udine ed ai comuni di Longarone, Castellavazzo, Ospitale di Cadore e Soverzene, possono essere concessi, fino al 31 dicembre 1965, contributi integrativi da parte dello Stato, al fine di conseguire il pareggio economico del proprio bilancio, in aggiunta a quelli previsti dallo articolo 1 della legge 3 febbraio 1963, n. 56. A favore degli Enti stessi sara' autorizzata l'assunzione di mutui ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51, e delle norme contenute nella legge 14 marzo 1961, numero 174, per far fronte al disavanzo economico non coperto dai predetti contributi. I relativi provvedimenti sono adottati, su proposta della Commissione centrale per la finanza locale, in sede di approvazione o di eventuale revisione dei bilanci per l'anno 1963 e di approvazione dei bilanci per gli anni 1964 e 1965 degli Enti interessati con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per le finanze e per il tesoro.

Testo in vigore dal 9 novembre 1963 al 4 dicembre 1963

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1963-11-04;1457~art9 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari