Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 novembre 1963 al 21 giugno 1964. Leggi il testo vigente →

Il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato a procedere, a totale carico dello stanziamento di cui allo articolo 1, n. 2 e n. 3:

  • a)al ripristino dei danni alle opere pubbliche di conto dello Stato;
  • b)al ripristino di opere idrauliche di seconda, terza e quarta categoria, nonche' dei corsi d'acqua non classificati ed assimilati;
  • c)alle opere di riparazione e di ricostruzione di edifici pubblici o di uso pubblico, di acquedotti, di fognature, di cimiteri ed altre opere igieniche e sanitarie, di impianti di illuminazione, di edifici scolastici e scuole materne, di case comunali, di chiese parrocchiali succursali ed assimilate e relative case canoniche, di strade statali, provinciali, comunali e vicinali, nonche' di edifici adibiti ad uso di culto e di beneficenza che rientrino fra quelli indicati nel decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1046, n. 35, modificato con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 maggio 1947, n. 649, ratificato con legge 10 agosto 1950, n. 784;
  • d)al consolidamento e all'eventuale trasferimento di abitati.

Testo in vigore dal 9 novembre 1963 al 21 giugno 1964

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1963-11-04;1457~art2 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari