Art. 63 — Ipoteca a favore dell'ente o istituto mutuante

L'ipoteca a favore degli enti finanziatori di cui al primo comma dell'art. 60 e' opponibile a qualunque avente diritto, quando venga, iscritta a carico di coloro che hanno provato la loro proprieta' anche in base ai documenti indicati nell'art. 10 e non puo' essere pregiudicata da precedenti vincoli di indisponibilita' ancorche' derivanti da procedure giudiziarie. Se il bene appartiene indivisamente a piu' persone ed il mutuo e' stato contratto nell'interesse di tutte, l'ipoteca e' iscritta contro tutti i comproprietari, anche se alcuni di essi non siano intervenuti nel contratto. Se le parti o i piani o le porzioni di piani dell'immobile appartengano a proprietari diversi, l'ipoteca e' iscritta per l'intero ammontare della somma data a mutuo contro il condomino che ha contratto il mutuo stesso, e puo' altresi' essere iscritta contro gli altri condomini, sebbene non intervenuti nel contratto, limitatamente alla somma della quale ciascun condomino deve rispondere per concorso nella spesa di riparazione delle parti comuni dell'immobile. La quota del mutuo per la spesa relativa alle cose comuni dell'immobile e' determinata, ai fini dell'iscrizione ipotecaria, sulla parte, sul piano o sulla porzione di piano spettante a ciascun condomino, dall'Ufficio tecnico erariale, in base alle norme del Codice civile sul condominio degli edifici, senza pregiudizio dei diritti dei condomini stessi. L'ipoteca ha prevalenza di grado di fronte ad ogni altra esistente, nonche' di fronte ai crediti privilegiati.

Testo vigente dal 31 dicembre 1953

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1953-12-27;968~art63 · fonte del testo

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