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Ai mutilati ed invalidi civili di eta' superiore agli anni 18 nei cui confronti sia accertata una totale e permanente inabilita' lavorativa non di natura psichica, che versino in stato di bisogno e non fruiscano di pensioni, assegni o rendite di qualsiasi natura o provenienza, e' concesso, a carico dello Stato ed a cura del Ministero dell'interno, un assegno mensile di assistenza nella misura di lire ottomila. Agli effetti del presente articolo si considera totale e permanente inabilita' lavorativa quella derivante da minorazioni congenite o acquisite non di natura psichica e non dipendenti da causa di guerra, di lavoro o di servizio che tolgano completamente e per tutta la vita l'attitudine al lavoro. L'assegno e' corrisposto nella misura del 50 per cento a coloro che siano ricoverati in istituti che provvedono alla loro assistenza. A coloro che fruiscono di pensioni, assegni o rendite di qualsiasi natura o provenienza di importo inferiore alle lire 8.000, l'assegno di cui al primo comma e' ridotto in misura corrispondente all'importo del trattamento gia' goduto. La concessione dell'assegno e' autorizzata, previa valutazione dello stato di bisogno, dal Comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica, del quale fa parte, limitatamente all'applicazione della presente legge, un rappresentante dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili, nominato con decreto del prefetto su designazione dell'Associazione stessa.

Testo in vigore dal 19 agosto 1966 al 21 novembre 1969

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1966-08-06;625~art5 · fonte del testo

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