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Civile
Provvidenze a favore dei mutilati ed invalidi civili
Legge 6 agosto 1966, n. 625
- Aggiornato al
- 15 marzo 1970
- Articoli
- 17
- Versioni storiche
- 25
- Art. 1Il Ministero della sanita' provvede all'assistenza sanitaria specifica diretta al…
- Art. 2All'assistenza sanitaria prevista dal precedente articolo non sono ammessi i mutilati ed…
- Art. 3I mutilati ed invalidi civili, dopo l'espletamento dell'obbligo scolastico, sono ammessi…
- Art. 4Agli effetti dei precedenti articoli si considerano mutilati ed invalidi civili i…
- Art. 5Ai mutilati e invalidi civili di eta' superiore agli anni 18, nei cui confronti sia…
- Art. 6E' istituita una Commissione consultiva con il compito di esprimere pareri sulle…
- Art. 7L'accertamento dell'invalidita' ai fini dell'applicazione delle provvidenze di cui agli…
- Art. 8La Commissione sanitaria provinciale e' composta dal medico provinciale, che la presiede…
- Art. 9Contro il giudizio delle Commissioni sanitarie provinciali, l'interessato puo' ricorrere…
- Art. 10Gli organi collegiali di cui ai precedenti articoli durano in carica cinque anni. Per…
- Art. 11Ai fini del conseguimento delle provvidenze sanitarie contemplate dall'articolo 1, gli…
- Art. 12Per far fronte alla spesa derivante dall'assistenza sanitaria specifica prevista…
- Art. 13Gli articoli 4 e 5 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, sono abrogati. I compiti…
- Art. 14Le Commissioni sanitarie di cui agli articoli 7 e 9 devono essere costituite entro un…
- Art. 15Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la…
- Art. 16La presente legge non si applica ai ciechi civili ed ai sordomuti e, salve le…
- Art. 17All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno 1966 si provvede…
