Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 23 gennaio 1997

Confronto con la versione in vigore dal 23 novembre 1996 al 23 gennaio 1997. 457 parole tolte, 16 parole aggiunte.

tolto: Al fine di agevolare la dismissione delle partecipazioni azionarie indirettamente possedute dal Tesoro, il Ministro del tesoro, secondo le direttive impartite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dello stesso Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, puo' acquisire, anche in deroga alle norme di contabilita' dello Stato, partecipazioni azionarie possedute da societa' delle quali il Tesoro sia unico azionista, anche assumendo, a fronte del valore delle partecipazioni trasferite, determinato ai sensi del comma 2, passivita' delle societa' stesse di pari importo. All'acquisto di dette partecipazioni, nonche' all'estinzione delle eventuali passivita' assunte dal Tesoro ai sensi del presente comma, si provvede a carico del Fondo di cui all'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 432, con le modalita' stabilite con appositi decreti del Ministro del tesoro, che possono prevedere il subentro del Tesoro negli eventuali rapporti attivi e passivi posti in essere dalla societa' cedente in relazione alle partecipazioni trasferite. Il valore delle partecipazioni trasferite al Tesoro e' determinato da consulenti scelti dal Ministro del tesoro d'intesa con la societa' cedente, secondo le modalita' di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474. In via provvisoria il valore minimo di trasferimento delle partecipazioni e' individuato, con i decreti di cui al comma 1 e secondo i criteri ivi indicati, sulla base dei valori di mercato ed e' successivamente conguagliato rispetto all'eventuale maggior valore risultante dalla valutazione dei consulenti. La reintegrazione del Fondo di cui al comma 1 avviene con i proventi netti della dismissione delle partecipazioni acquisite dal Tesoro ai sensi del presente articolo, con le modalita' previste dal decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474. Le somme confluite nel predetto Fondo, derivanti dall'eventuale maggior importo ricavato dalla dismissione delle partecipazioni di cui al comma 1 rispetto al valore delle azioni determinato secondo quanto previsto dal comma 2, al netto dei costi sostenuti, sono destinate all'estinzione di un corrispondente importo di passivita' della societa' cedente, secondo le modalita' previste con apposito decreto del Ministro del tesoro. In assenza di passivita' da estinguere, il Tesoro corrispondera' i maggiori importi, ricavati dalla dismissione, alla societa' cedente. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente decreto, si provvede ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474. Le operazioni previste dal presente decreto, comprese quelle di ristrutturazione societaria preordinate alla dismissione delle partecipazioni di cui al comma 1, sono esenti da imposte, dirette e indirette, e da tasse. Si applica l'esenzione di cui all'articolo 10, comma 12, della legge 18 febbraio 1992, n. 149.aggiunto: DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 16 GIUGNO 1998, N. 184

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:1996-11-21;598~art1 · fonte del testo

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