I canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di cui al precedente articolo 22, al netto delle spese generali e di amministrazione e delle spese di manutenzione di cui all'art. 19, lettere b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, nonche' le somme ricavate dall'alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, sono contabilizzati dagli istituti autonomi case popolari nella gestione speciale di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la regione, su proposta degli IACP, definisce, entro i massimali determinati dal Ministro per i lavori pubblici su proposta del CER, l'ammontare delle quote di cui alle lettere b) e c) del citato articolo 19, da aggiornare annualmente. Le somme di cui al primo comma sono destinate:

  • a)al pagamento delle rate residue dei mutui gravanti sugli alloggi, al netto dei contributi statali;
  • b)all'esecuzione di opere di manutenzione straordinaria e di risanamento del patrimonio di abitazioni degli IACP o dello Stato;
  • c)al finanziamento dei programmi di edilizia residenziale pubblica di cui all'articolo 3 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, per l'incremento del patrimonio di proprieta' degli IACP destinato alla sola locazione;
  • d)al ripianamento dei disavanzi pregressi degli IACP e di quelli eventualmente conseguenti all'applicazione della presente legge;
  • e)alla realizzazione di servizi e di urbanizzazioni in quartieri o immobili di edilizia pubblica carenti di tali opere. L'utilizzazione dei fondi da destinarsi alle finalita' di cui alle lettere b), c), d) ed e) del precedente comma e' autorizzata, su proposta della regione, con decreto del Ministro per i lavori pubblici, sentito il Comitato per l'edilizia residenziale.

Testo vigente dal 17 agosto 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-08-08;513~art25 · fonte del testo

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