Con i fondi previsti dal presente titolo esclusi quelli eventualmente destinati al risanamento ed alla ristrutturazione del patrimonio esistente, possono realizzarsi soltanto edifici residenziali ed alloggi nei quali siano adottate le soluzioni tecniche stabilite dagli articoli 18 e 19 della legge 27 maggio 1975, n. 166, e che abbiano le seguenti caratteristiche:

  • a)altezza virtuale non superiore a metri 4,50 calcolata come rapporto fra i metri cubi totali vuoto per pieno dell'edificio e la somma delle superfici utili abitabili degli alloggi, cosi' come definite a norma dell'articolo 7 del decreto ministeriale 3 ottobre 1975;
  • b)superficie utile minima degli alloggi consentita non inferiore a metri quadrati 45 e massima non superiore a metri quadrati 95;
  • c)altezze nette degli ambienti abitativi e dei vani accessori degli alloggi, misurato tra pavimento e soffitto, fatte salve eventuali inferiori altezze di vigenti regolamenti edilizi, non superiore a metri 2,70 per gli ambienti abitativi ed in non meno di metri 2,40 per i vani accessori. L'applicazione delle norme del presente articolo non deve comportare aumenti nelle densita' abitative consentite dagli strumenti urbanistici vigenti, ne' nelle superfici coperte derivanti dagli indici volumetrici di utilizzazione delle aree dagli stessi strumenti urbanistici. Le norme di cui al primo comma prevalgono sulle disposizioni dei regolamenti edilizi vigenti. Non meno del 30 per cento delle abitazioni realizzate dai singoli programmi di intervento di cui al primo comma dell'articolo 16 della presente legge, debbono essere di superficie utile di metri quadrati 45 ed assegnate, in via prioritaria, a famiglie di nuova formazione o ad anziani. L'osservanza delle norme precedenti e' accertata dalla commissione prevista dall'articolo 63 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e deve risultare esplicitamente nel parere rilasciato dalla commissione stessa. Il Comitato per l'edilizia residenziale determina, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i limiti massimi di costo a metro cubo vuoto per pieno e a metro quadrato anche differenziati per regione e le quote da accantonare per far fronte agli oneri derivanti dalle eventuali maggiori spese che dovessero verificarsi nel corso della realizzazione dei programmi costruttivi.

Testo vigente dal 17 agosto 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-08-08;513~art19 · fonte del testo

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