Indice per libri, titoli e capi
Miscellanea
Provvedimenti urgenti per l'accelerazione dei programmi in corso, finanziamento di un programma straordinario e canone minimo dell'edilizia residenziale pubblica
Legge 8 agosto 1977, n. 513
- Aggiornato al
- 5 maggio 2001
- Articoli
- 30
- Versioni storiche
- 37
Titolo I — Provvedimenti urgenti per l'accelerazione dei programmi in corso di edilizia residenziale pubblicaartt. 1-15
- Art. 1I fondi stanziati con le leggi 21 aprile 1962, n. 195, 4 novembre 1963, n. 1460, 29 marzo…
- Art. 2Resta confermato che i contributi concessi dal Ministro per i lavori pubblici -…
- Art. 3L'articolo 15 della legge 27 maggio 1975, n. 166, e' sostituito dal seguente: "I mutui…
- Art. 4I mutui da concedersi per interventi di edilizia residenziale fruenti di concorso o…
- Art. 5I redditi di cui al secondo comma dell'articolo 10 del decreto-legge 13 agosto 1975, n…
- Art. 6Le assegnazioni o concessioni di aree comprese nei piani di zona di cui alla legge 18…
- Art. 7In deroga a quanto previsto dalle vigenti disposizione i fondi residui della gestione…
- Art. 8La revoca prevista dall'articolo 9 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito…
- Art. 9Per il finanziamento dei maggiori oneri derivanti dalla attuazione dei programmi…
- Art. 10Per far fronte alle necessita' dei programmi di edilizia agevolata e convenzionata…
- Art. 11I fondi stanziati in bilancio ai sensi del primo comma dell'articolo 9 del decreto-legge…
- Art. 12Le assegnazioni di cui al primo comma dell'articolo 5-bis del decreto-legge 22 gennaio…
- Art. 13Il fondo di dotazione istituito dall'articolo 45 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e…
- Art. 14All'onere di lire 80 miliardi derivante dall'applicazione degli articoli 10 e 13 della…
- Art. 15Le categorie non di ruolo previste nel quadro speciale ad esaurimento istituito in…
Titolo II — Finanziamento di un programma straordinario di intervento nel settore dell'edilizia residenziale pubblicaartt. 16-21
- Art. 16E' autorizzata l'assegnazione, anche in deroga alle vigenti disposizioni, a valere sulle…
- Art. 17Al finanziamento dei programmi di edilizia sovvenzionata disposto dal precedente articolo…
- Art. 18Per gli interventi realizzati con i fondi assegnati direttamente ai comuni ai sensi delle…
- Art. 19Con i fondi previsti dal presente titolo esclusi quelli eventualmente destinati al…
- Art. 20Con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per il tesoro…
- Art. 21All'onere di lire 300 miliardi derivante dall'applicazione del presente titolo nell'anno…
Titolo III — Canone minimo dell'edilizia residenziale pubblicaartt. 22-30
- Art. 22Il canone minimo di locazione per vano convenzionale degli alloggi di edilizia…
- Art. 23Gli istituti autonomi case popolari accertano periodicamente, anche ai fini della…
- Art. 24I canoni minimi di locazione degli alloggi di proprieta' degli enti pubblici non possono…
- Art. 25I canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di cui al…
- Art. 26L'assegnatario in locazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica il quale, al…
- Art. 27Sono abrogate, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, le…
- Art. 28Il prezzo di cessione degli alloggi di cui al precedente articolo 27 e' dato dal valore…
- Art. 29Su proposta motivata del competente istituto autonomo per le case popolari, la regione…
- Art. 30La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione…
