Per il finanziamento dei maggiori oneri derivanti dalla attuazione dei programmi costruttivi previsti dall'articolo 1 della legge 27 maggio 1975, n. 166 e dall'articolo 4 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 492, per l'aggiudicazione dell'appalto delle opere con offerte in aumento, per revisione di prezzi e per lavori che si rendano necessari in corso d'opera, e' autorizzata l'utilizzazione dei fondi disponibili sul conto corrente istituito dall'articolo 6 della legge 27 maggio 1975, n. 166, che risultino eccedenti rispetto alle necessita' di finanziamento assicurate dalle lettere a) e c) del predetto articolo 6.

Testo vigente dal 17 agosto 1977

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1977-08-08;513~art9 · fonte del testo

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