Art. 1 — Interventi concernenti il Corpo di polizia penitenziaria
DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 15 NOVEMBRE 1996, N. 579
Testo vigente dal 2 luglio 1996
DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 15 NOVEMBRE 1996, N. 579
Testo vigente dal 2 luglio 1996
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2 versioni dal 1996
Confronto con la versione in vigore dal 2 maggio 1996 al 2 luglio 1996. 919 parole tolte, 16 parole aggiunte.
tolto: L'organico del Corpo di polizia penitenziaria stabilito dalla tabella A allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, e' aumentato nel ruolo degli agenti e degli assistenti di millequattrocento unita' di personale maschile e di duecento unita' di personale femminile. Alla copertura dei posti portati in aumento nella dotazione organica del personale maschile, a norma del comma 1, si provvede, prioritariamente, mediante assunzione del personale che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, presta servizio nel Corpo di polizia penitenziaria in applicazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 17 maggio 1993, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1993, n. 231, e successive modificazioni, sempre che abbia prestato lodevole servizio. Per i restanti posti si provvede, nella misura del cinquanta per cento, mediante assunzione dei volontari delle Forze armate congedati senza demerito, sempre che siano in possesso dei requisiti previsti per l'assunzione nel Corpo di polizia penitenziaria. Si applicano i commi 3 e 5 per quanto riguarda il termine di presentazione della domanda, la verifica dei requisiti necessari, la nomina, l'immissione in ruolo ed il corso di formazione. Per i posti restanti dopo l'applicazione del comma 2 si provvede mediante assunzione degli ausiliari in congedo dell'Arma dei carabinieri e delle altre Forze di polizia, che non siano cessati dal servizio per motivi disciplinari o per infermita', che ne facciano domanda ai sensi del decreto interministeriale di cui al comma 6. Gli interessati, a seguito della verifica del possesso dei requisiti previsti per l'assunzione nel Corpo di polizia penitenziaria, sono nominati agenti in prova per un periodo di sei mesi e successivamente immessi nel ruolo degli agenti, purche' abbiano prestato lodevole servizio. Il corso di formazione per tale personale ha la durata di un mese e puo' essere svolto entro diciotto mesi dall'assunzione. Fermo quanto previsto dai commi 2 e 3 per le assunzioni di personale maschile di cui al comma 1, fino al 31 dicembre 1997 le assunzioni del personale maschile e femminile del Corpo di polizia penitenziaria per l'accesso alla qualifica di agente hanno luogo anche in eccedenza rispetto alla consistenza numerica del ruolo degli agenti e degli assistenti di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, cosi' come modificata dal comma 1, e comunque non oltre il limite delle vacanze esistenti nel ruolo dei sovrintendenti e degli ispettori di cui alla predetta tabella. Le conseguenti eccedenze nel ruolo degli agenti e degli assistenti sono riassorbite mediante le ordinarie procedure di avanzamento o per effetto delle assunzioni. Alla copertura dei posti disponibili a norma del comma 4 si provvede mediante l'assunzione dei candidati risultati idonei in precedenti concorsi e, se permangono vacanze, mediante assunzione dei volontari delle Forze armate congedati senza demerito, e successivamente mediante assunzione degli ausiliari in congedo dell'Arma dei carabinieri e delle altre Forze di polizia. I periodi di tempo previsti dagli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sono ridotti ad un quarto fino al 31 dicembre 1997. Sono comunque fatte salve le procedure gia' avviate per il reclutamento di agenti ausiliari del Corpo di polizia penitenziaria, le procedure concorsuali gia' in atto, nonche' le procedure per le riammissioni in servizio ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443. Ai fini delle assunzioni a norma dei commi 2, 3 e 5 sono formate distinte graduatorie secondo i criteri stabiliti dal decreto del Ministro di grazia e giustizia in data 19 febbraio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - n. 27 del 2 aprile 1996. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalita' e i termini di presentazione delle domande ed e' costituita presso il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria un'apposita commissione per gli accertamenti psicofisici. Il Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno e, rispettivamente, con il Ministro delle finanze o della difesa, puo' disporre, con proprio decreto, che i corsi di formazione previsti dal presente articolo che non possono essere svolti presso le scuole di formazione dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile si svolgano presso strutture di altre Forze di polizia, compatibilmente con le esigenze funzionali e ferme le responsabilita' rispettive di ciascuna amministrazione. Le facolta' riconosciute all'Amministrazione penitenziaria dall'articolo 14, comma 1, della legge 16 ottobre 1991, n. 321, sono esercitabili sino al 31 dicembre 1996, anche al fine di completare l'organico del personale femminile del Corpo di polizia penitenziaria come determinato ai sensi del comma 1. Le idonee dei concorsi per vigilatrice penitenziaria espletati nei tre anni precedenti alla data di entrata in vigore della legge 15 dicembre 1990, n. 395, possono essere assunte, purche' non abbiano superato il quarantesimo anno di eta' alla data di entrata in vigore del presente decreto e siano in possesso di tutti gli altri requisiti previsti per l'assunzione nel Corpo di polizia penitenziaria. Alla copertura di posti di personale femminile ulteriormente disponibili dopo le predette assunzioni si provvede ai sensi del commi 4 e 5. Le disposizioni contenute nell'articolo 12 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, devono essere interpretate nel senso che sono a carico dell'Amministrazione penitenziaria le spese inerenti l'istituzione e il funzionamento, ivi compresa la fruizione dei generi alimentari, del servizio di mensa per il personale dell'Amministrazione penitenziaria, dei ruoli amministrativi, tecnici e sanitari. In luogo dell'istituzione di asili nido per i figli dei propri dipendenti, l'Amministrazione penitenziaria puo' stipulare apposite convenzioni per utilizzare asili nido di strutture pubbliche o private, sempre che risulti conveniente e non ricorrano specifiche esigenze determinate da particolari situazioni territoriali.aggiunto: DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 15 NOVEMBRE 1996, N. 579
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legge:1996-04-29;234~art1 · fonte del testo
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