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[1]Le istanze di cui agli articoli precedenti sono proposte verbalmente all'udienza o con ricorso al giudice istruttore o, in mancanza, al capo dell'ufficio giudiziario che conosce o deve conoscere del giudizio.
[2]Le istanze di cui agli articoli 1 e 4 possono essere proposte anche dalla parte personalmente:
[3]In ogni caso la parte istante deve depositare il proprio fascicolo in cancelleria.
[4]Il cancelliere forma il fascicolo di ufficio.
[5]La sospensione del giudizio puo' essere revocata, ad istanza di una delle parti, quando si dimostri che sono cessate le ragioni per le quali era stata disposta.
[6]Il giudice provvede con ordinanza sulle istanze delle parti, dopo averle sentite.
Testo in vigore dal 9 giugno 1942 al 16 dicembre 2009
