Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 9 giugno 1942 al 16 dicembre 2009. 148 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.

tolto: Il giudice dell'impugnazione puo', fino a tre mesi dopo la cessazione dello stato di guerra, rimettere in termine per la proposizione dell'impugnazione la parte che ne faccia istanza, quando essa provi che ne e' decaduta o che non ha proposta il gravame contro la sentenza notificata per assoluta impossibilita' di provvedervi a causa dello stato di guerra.

tolto: L'istanza non puo' essere proposta dopo tre mesi dalla cessazione delle cause che impedivano di proporre l'impugnazione.

tolto: Quando la causa sia stata riassunta dopo il 21 aprile 1942-XX, anche a norma dei precedenti articoli 1 e 2, il giudice dell'impugnazione non puo' dichiarare la perenzione verificatasi anteriormente all'entrata in vigore del Codice di procedura civile approvato con R. decreto 28 ottobre 1940-XVIII, n. 1443, quando l'inattivita' della parte e' dovuta esclusivamente all'impossibilita' in cui si e' trovato l'unico difensore richiamato alle armi di compiere gli atti relativi al giudizio.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1942-05-22;568~art5 · fonte del testo

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