Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni, dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni, dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1942
Confronto con la versione in vigore dal 9 giugno 1942 al 16 dicembre 2009. 106 parole tolte, 20 parole aggiunte in 6 capoversi.
tolto: Le istanze di cui agli articoli precedenti sono proposte verbalmente all'udienza o con ricorso al giudice istruttore o, in mancanza, al capo dell'ufficio giudiziario che conosce o deve conoscere del giudizio.
tolto: Le istanze di cui agli articoli 1 e 4 possono essere proposte anche dalla parte personalmente:
tolto: In ogni caso la parte istante deve depositare il proprio fascicolo in cancelleria.
tolto: Il cancelliere forma il fascicolo di ufficio.
tolto: La sospensione del giudizio puo' essere revocata, ad istanza di una delle parti, quando si dimostri che sono cessate le ragioni per le quali era stata disposta.
tolto: Il giudice provvede con ordinanza sulle istanze delle parti, dopo averle sentite.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1942-05-22;568~art6 · fonte del testo
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