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[1]Il giudice dell'impugnazione puo', fino a tre mesi dopo la cessazione dello stato di guerra, rimettere in termine per la proposizione dell'impugnazione la parte che ne faccia istanza, quando essa provi che ne e' decaduta o che non ha proposta il gravame contro la sentenza notificata per assoluta impossibilita' di provvedervi a causa dello stato di guerra.
[2]L'istanza non puo' essere proposta dopo tre mesi dalla cessazione delle cause che impedivano di proporre l'impugnazione.
[3]Quando la causa sia stata riassunta dopo il 21 aprile 1942-XX, anche a norma dei precedenti articoli 1 e 2, il giudice dell'impugnazione non puo' dichiarare la perenzione verificatasi anteriormente all'entrata in vigore del Codice di procedura civile approvato con R. decreto 28 ottobre 1940-XVIII, n. 1443, quando l'inattivita' della parte e' dovuta esclusivamente all'impossibilita' in cui si e' trovato l'unico difensore richiamato alle armi di compiere gli atti relativi al giudizio.
Testo in vigore dal 9 giugno 1942 al 16 dicembre 2009
