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[1]I proprietari o possessori di terreni, di estensione non inferiore ad ettari 300, potranno ottenere di costituire i terreni stessi in bandita, per una estensione non superiore ad ettari duemila.

[2]Il Ministro per l'agricoltura potra' consentire che tale limite sia superato.

[3]Puo' essere consentito che piu' proprietari di terreni confinanti, anche di estensione inferiore ai trecento ettari ciascuno, si uniscano in consorzio per costituire in bandita il complesso dei terreni di cui dispongono.

[4]Puo' essere parimenti ammessa la costituzione in bandita di terreni di qualsiasi estensione, completamente cintati da mura, cancelli, reti metalliche, siepi od altra effettiva chiusura.

Testo in vigore dal 9 luglio 1923 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1923-06-24;1420~art3 · fonte del testo

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