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[1]Ad eccezione delle localita' dove sia fatto divieto, a termini degli articoli da 1 a 14, la caccia vagante e l'uccellagione saranno sempre consentite nei terreni incolti, nei terreni a coltivazione durante i periodi di sospensione delle colture, nei terreni vallivi e paludosi non in istato di coltivazione, nei laghi e negli stagni, sui fiumi e lungo i fiumi e corsi d'acqua sulla riva del mare e in mare.
[2]Sono escluse le localita' ove siano opere di difesa dello Stato e quelle dichiarate monumenti nazionali.
[3]((La caccia col fucile non puo' essere esercitata lungo le vie di comunicazione (ferroviarie, nazionali, provinciali e comunali).
[4]La caccia stessa non puo' essere esercitata;
- a)a distanza minore di metri 100 dagli appostamenti temporanei di caccia o di aucupio;
- b)a distanza minore di metri 300 dagli appostamenti fissi di caccia o di aucupio.
[5]La caccia e l'aucupio in appostamenti fissi non possono essere esercitati a distanza minore di m. 300 da altri appostamenti fissi di caccia o di aucupio.
[6]Le distanze, di cui sopra, non si applicano per gli impianti fissi legalmente istituiti sotto l'impero delle leggi preesistenti, fino a quando non ne sia cessato, anche per una sola annata, il funzionamento e sempre che essi siano stati esercitati nell'anno anteriore a quello della entrata in vigore della presente legge)).
[8]E' sempre vietato di esercitare la caccia o l'uccellagione lungo le vie, linee ferroviarie, torrenti ed arenili, anche di uso pubblico, che traversano riserve o bandite, o che si trovino a distanza minore di metri 50 dal confine perimetrale di queste. 1
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 24 settembre 1923, n. 2448
1Il Regio Decreto 24 settembre 1923, n. 2448 ha disposto (con l'art. 74, comma 1) che "Le distanze, di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 21 della legge 24 giugno 1923, n. 1420, non si applicano per gl'impianti fissi, legalmente istituiti sotto l'impero delle leggi preesistenti, fino a quando non ne sia cessato, anche per una sola annata, il funzionamento, e sempre che essi siano stati esercitati nell'anno anteriore a quello della entrata in vigore della legge suddetta".
Il Regio D.L. 4 maggio 1924, n. 754, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il divieto di caccia e di aucupio entro i metri 50 dai confini perimetrali delle bandite e riserve, sancito dagli articoli 6, 8 e 21 della legge 24 giugno 1923, n. 1420, non riguarda le bandite o le riserve completamente recinte da chiusure verticali, non inferiori a metri 1,20".
Testo in vigore dal 23 maggio 1924 al 16 dicembre 2009
