Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 dicembre 1923 al 23 maggio 1924. Leggi il testo vigente →

[1]Ad eccezione delle localita' dove sia fatto divieto, a termini degli articoli da 1 a 14, la caccia vagante e l'uccellagione saranno sempre consentite nei terreni incolti, nei terreni a coltivazione durante i periodi di sospensione delle colture, nei terreni vallivi e paludosi non in istato di coltivazione, nei laghi e negli stagni, sui fiumi e lungo i fiumi e corsi d'acqua sulla riva del mare e in mare.

[2]Sono escluse le localita' ove siano opere di difesa dello Stato e quelle dichiarate monumenti nazionali.

[3]La caccia col fucile non puo' essere esercitata a distanza minore di cento metri dagli abitati, dai luoghi pubblici, ovvero aperti od esposti al pubblico, dalle vie di comunicazione (strade nazionali, provinciali e comunali) e da appostamenti temporanei di caccia; a non meno di 200 metri invece da appostamenti fissi.

[4]L'uccellagione ad impianti fissi non potra' essere praticata a distanza minore di metri 300 da altri impianti precedentemente stabiliti. 1

[5]Tanto la caccia che l'uccellagione non possono praticarsi a distanza inferiore di metri 50 dal confine perimetrale delle riserve o bandite. 1

[6]E' sempre vietato di esercitare la caccia o l'uccellagione lungo le vie, linee ferroviarie, torrenti ed arenili, anche di uso pubblico, che traversano riserve o bandite, o che si trovino a distanza minore di metri 50 dal confine perimetrale di queste. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Regio Decreto 24 settembre 1923, n. 2448

1

Il Regio Decreto 24 settembre 1923, n. 2448 ha disposto (con l'art. 74, comma 1) che "Le distanze, di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 21 della legge 24 giugno 1923, n. 1420, non si applicano per gl'impianti fissi, legalmente istituiti sotto l'impero delle leggi preesistenti, fino a quando non ne sia cessato, anche per una sola annata, il funzionamento, e sempre che essi siano stati esercitati nell'anno anteriore a quello della entrata in vigore della legge suddetta".

Testo in vigore dal 12 dicembre 1923 al 23 maggio 1924

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 12 dicembre 1923

Confronto con la versione in vigore dal 9 luglio 1923 al 12 dicembre 1923.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Regio Decreto 24 settembre 1923, n. 2448

    Il Regio Decreto 24 settembre 1923, n. 2448 ha disposto (con l'art. 74, comma 1) che "Le distanze, di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 21 della legge 24 giugno 1923, n. 1420, non si applicano per gl'impianti fissi, legalmente istituiti sotto l'impero delle leggi preesistenti, fino a quando non ne sia cessato, anche per una sola annata, il funzionamento, e sempre che essi siano stati esercitati nell'anno anteriore a quello della entrata in vigore della legge suddetta".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1923-06-24;1420~art21 · fonte del testo

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