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[1]((Dal 5° giorno dalla chiusura della caccia il porto di armi da caccia con cartucce a pallini e' consentito lungo le vie di comunicazione, nei campi di tiri a volo, e di prove sul terreno, Fuori delle dette vie e localita', l'arma non potra' essere portata che carica a palla o pallettoni.
[2]Dal 5° giorno dalla chiusura della caccia e' parimenti vietata la introduzione dall'estero, il trasporto da luogo a luogo, con qualsiasi mezzo, la detenzione e il commercio della selvaggina, non destinata al ripopolamento od allevamento, ovvero che non debba servire da richiamo o zimbello.
[3]E', pero', ammessa la introduzione nel Regno di selvaggina uccisa all'estero, purche', ad ogni capo introdotto, venga apposto un apposito contrassegno in piombo ad uno degli arti, se trattasi di quadrupedi, ed al becco se di volatili. Analogo contrassegno verra' applicato alla selvaggina uccisa nel Regno, ed esistente negli stabilimenti frigoriferi, al 5° giorno dalla chiusura della caccia.
[4]Il trasporto da luogo a luogo, la detenzione e la vendita della selvaggina introdotta dall'estero, nel modo anzidetto, o conservata negli stabilimenti frigoriferi, sono consentiti, dopo il 5° giorno dalla chiusura della caccia, purche' la selvaggina contrassegnata, per ogni singolo capo, nel modo suindicato, sia sempre accompagnata dal documento doganale se proveniente dall'estero, e dalla bolletta rilasciata dal frigorifero, se uccisa nel Regno.
[5]E', altresi', ammessa, dopo il 5° giorno dalla chiusura, la introduzione dall'estero di quaglie vive destinate alle prove sul terreno, purche' si osservino le norme prescritte per la introduzione, il trasporto e il commercio di selvaggina destinata al ripopolamento.
[6]La selvaggina presa nelle localita' ammesse al godimento di talune delle eccezioni previste dall'art. 19, e nel periodo di godimento, non puo' essere trasportata in altra localita' del Regno, se non accompagnata da certificato attestante la provenienza e la legittimita' della cattura, rilasciato dalla autorita' politica del luogo di uccisione.
[7]Il certificato e' valido, per giustificare la legittimita' del possesso fino a tutto il giorno 5° dalla data del rilascio, per il luogo di presa e fino a tutto il 10° giorno oltre i 100 chilometri.
[8]La presa di uova, di nidi, e di piccoli nati e' sempre vietata, salvo che nelle bandite e nelle riserve ai rispettivi concessionari, a scopo di ripopolamento delle stesse o di altre zone.
[9]Durante il periodo della chiusura, il Ministro per l'economia nazionale puo' accordare a zoologi e a persone addette ai gabinetti scientifici di zoologia, permessi di catturare capi di determinate specie di selvaggina e di prendere uova, nidi e piccoli nati, a scopo scientifico.
[10]La introduzione, il trasporto, la detenzione e il commercio di selvaggina destinata al ripopolamento, devono essere, durante il periodo di chiusura, preventivamente notificati all'autorita' prefettizia del luogo, dove il ripopolamento si deve effettuare, e a quella del luogo dove la selvaggina viene tolta o per dove entra nel Regno)).
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 20 marzo 1924, n. 533, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le disposizioni dell'art. 20 della legge 24 giugno 1923, n. 1420, contrarie o diverse dalle presenti, sono abrogate".
Testo in vigore dal 23 maggio 1924 al 16 dicembre 2009
