Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 luglio 1923 al 29 aprile 1924. Leggi il testo vigente →
[1]Dal quinto giorno della chiusura della caccia, sono vietati:
- a)il porto e l'uso li armi da caccia con munizione spezzata, di ordigni e strumenti per uccellagione.
[2]Possono essere trasportate armi racchiuse in busta, e ordigni e strumenti di uccellagione, per giustificato motivo, attestato dalla autorita' di pubblica sicurezza o dagli speciali agenti di vigilanza del luogo. Potra' pure portare il fucile in busta chi si rechi o faccia ritorno da un tiro a volo;
- b)la introduzione dall'estero, il trasporto da luogo a luogo, con qualsiasi mezzo, la detenzione o il commercio della selvaggina non destinata al ripopolamento della cacciagione.
[3]La detenzione e il commercio della cacciagione destinata al consumo sono tollerati fino all'ottavo giorno dopo quello della chiusura.
[4]E' permessa, durante il periodo di chiusura della caccia, la vendita della cacciagione conservata negli stabilimenti frigoriferi, purche' fatta direttamente al consumatore, begli stabilimenti medesimi.
[5]La selvaggina presa nelle localita' ammesse al godimento di talune delle eccezioni previste dall'art. 19 e nel periodo di godimento, non puo' essere trasportata in altra localita' del Regno, se non accompagnata da certificato attestante la provenienza e la legittimita' della cattura, rilasciato dall'autorita' politica del luogo di uccisione.
[6]Il certificato e' valido, per giustificare la legittimita' del possesso, fino a tutto il giorno quinto dalla data del rilascio, per il luogo di presa, e fino a tutto il decimo giorno, oltre i cento chilometri.
[7]La presa di uova, di nidi, di piccoli nati e' sempre vietata.
[8]Il divieto di cui al primo comma, lettera. b), si estende a tutto l'anno per la selvaggina presa, con mezzi vietati.
[9]Durante il periodo della chiusura, il Ministro per l'agricoltura puo' accordare a zoologi e a persone addette a gabinetti scientifici di zoologia, permessi di catturare capi di determinate specie di selvaggina o di prendere uova, nidi e piccoli nati, a scopo scientifico.
[10]La introduzione, il trasporto, la detenzione e il commercio di selvaggina destinata al ripopolamento, devono essere, durante il periodo di chiusura, preventivamente notificati all'autorita' prefettizia del luogo dove il ripopolamento si deve effettuare, e a quello del luogo donde la selvaggina viene tolta o per dove entra nel Regno.
Testo in vigore dal 9 luglio 1923 al 29 aprile 1924
