Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Ordinanza n. 94/1988

    Parametro
    26 gennaio 1988

    Dichiara l'inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale: A) del combinato disposto degli artt. 6, ultimo comma del r.d.l. 13 novembre 1924 n. 1825; 2 e 27 dell'Accordo interconfederale 23 maggio 1946, reso efficace erga omnes con d.P.R. 28 luglio 1960 n. 1098; 2 e 15 della legge 20 maggio 1975 n. 164, sollevata dal Pretore di Siracusa, in riferimento agli artt. 3…

    Art. 3 cost. · Art. 4 cost. · Art. 35 cost. · Art. 20 Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale

    Leggi la pronuncia
Pronunce che lo citano (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 24 settembre 2015

Confronto con la versione in vigore dal 7 giugno 1975 al 24 settembre 2015. 309 parole tolte, 10 parole aggiunte.

tolto: Nei casi di eventi oggettivamente non evitabili che rendano non differibile la contrazione o la sospensione dell'attivita' produttiva, l'imprenditore e' tenuto a comunicare alle rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza di queste, alle organizzazioni sindacali di categoria dei lavoratori piu' rappresentative operanti nella provincia, la durata prevedibile della contrazione o sospensione e il numero dei lavoratori interessati. Quando vi sia sospensione o riduzione dell'orario di lavoro, superiore a sedici ore settimanali, si procedera', a richiesta dell'imprenditore o degli organismi rappresentativi dei lavoratori di cui al comma precedente, ad un esame congiunto in ordine alla ripresa della normale attivita' produttiva e ai criteri di distribuzione degli orari di lavoro. La richiesta di esame congiunto dovra' essere presentata entro tre giorni dalla comunicazione di cui al primo comma e la relativa procedura dovra' esaurirsi entro i cinque giorni successivi a quello in cui e' stata avanzata la richiesta medesima. Negli altri casi di contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva di cui all'articolo 1, l'imprenditore e' tenuto a comunicare preventivamente alle rappresentanze sindacali aziendali, ove esistenti, nonche' per il tramite dell'associazione territoriale degli industriali, in quanto vi aderisca o le conferisca mandato, alle organizzazioni sindacali di categoria dei lavoratori piu' rappresentative operanti nella, provincia, le cause di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro, l'entita' e la durata prevedibile, il numero dei lavoratori interessati. A tale comunicazione seguira', su richiesta di una delle parti, un esame congiunto della situazione avente ad oggetto i problemi relativi alla tutela degli interessi dei lavoratori in relazione alla crisi dell'impresa. L'intera procedura di consultazione, ove attivata dalla richiesta dell'esame congiunto di cui al precedente comma, dovra' esaurirsi entro 25 giorni dalla data della richiesta medesima, ridotti a 10 per le aziende fino a 50 dipendenti. All'atto della presentazione delle richieste di integrazione salariale ordinaria o straordinaria dovra' darsi comunicazione dell'esecuzione degli adempimenti di cui al presente articolo.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2015, N. 148

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1975-05-20;164~art5 · fonte del testo

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