Corte costituzionale

Sentenza n. 6/1995

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 12/01/1995 · relatore Luigi Mengoni

Norme in gioco

citata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di ammissibilità, ai sensi dell'art. 2, primo comma,

della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, della richiesta di

referendum popolare per l'abrogazione:

della legge 5 novembre 1968, n. 1115, recante "Estensione, in

favore dei lavoratori, degli interventi della Cassa integrazione

guadagni, della gestione dell'assicurazione contro la disoccupazione

e della Cassa assegni familiari e provvidenze in favore dei

lavoratori anziani licenziati", limitatamente a:

articolo 3;

articolo 4;

della legge 8 agosto 1972, n. 464, recante "Modifiche ed

integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di

integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione",

limitatamente all'art. 1, comma 4: "Le disposizioni della legge 5

novembre 1968, n. 1115, con le modifiche apportate dalla presente

legge, in quanto applicabili si estendono anche agli impiegati

sospesi dal lavoro per le cause indicate nei precedenti commi. Ai

medesimi è corrisposta un'integrazione salariale pari all'80 per

cento della retribuzione mensile spettante al momento della

sospensione e comunque non superiore a lire 200.000."; del decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 9, recante "Interventi urgenti in favore

dei lavoratori di aziende in particolari condizioni" convertito in

legge, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1976, n. 62,

limitatamente all'art. 1, comma 4: "Il provvedimento del C.I.P.E.

importa l'autorizzazione alle società previste nel secondo comma ad

assumere, sotto la stessa data della cessazione del rapporto di

lavoro con le imprese di cui al medesimo secondo comma ed alle stesse

condizioni fruite al momento del licenziamento, fino al 30 settembre

1976, il personale licenziato di cui si promuove il reimpiego.

Importa, altresì, che tale personale, in deroga alla vigente

normativa, è ammesso, con decreto del Ministro per il lavoro e la

previdenza sociale, al trattamento di integrazione salariale

straordinario per il periodo suindicato. Allo stesso trattamento sono

ammessi anche i dirigenti, con l'applicazione del limite previsto

dall'art. 15 della legge 20 maggio 1975, n. 164" e comma 5: "Il detto

trattamento di integrazione spetta anche ai lavoratori licenziati in

occasione della liquidazione dell'impresa o della cessazione

dell'attività produttiva che abbiano proposto azione giudiziaria

avverso il licenziamento, salvo il definitivo regolamento dei

rapporti dopo la definizione della controversia";

del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, recante "Provvidenze

in favore dei lavoratori nelle aree dei territori meridionali"

convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1977, n.

501, limitatamente agli articoli 1 e 2;

del decreto-legge 30 marzo 1978, n. 80, recante "Norme per

agevolare la mobilità dei lavoratori e norme in materia di cassa

integrazione guadagni" convertito in legge, con modificazioni, dalla

legge 26 maggio 1978, n. 215, limitatamente all'articolo 4-bis;

della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante "Disciplina delle

imprese editrici e provvidenze per l'editoria", limitatamente

all'articolo 35;

del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, recante "Proroga del

trattamento straordinario di integrazione salariale dei lavoratori

dipendenti dalla GEPI, disciplina del reimpiego di dipendenti

licenziati da imprese meridionali, misure per la soppressione di

capacità produttive di fonderie di ghisa e di acciaio, norme per il

finanziamento di lavori socialmente utili nell'area napoletana e per

la manutenzione e salvaguardia del territorio e del patrimonio

artistico e monumentale della città di Palermo, nonché interventi a

favore dei lavoratori dipendenti da datori di lavoro privati operanti

nelle province di Sondrio e di Bolzano interessate dagli eventi

alluvionali del luglio 1987", convertito in legge, con modificazioni,

dalla legge 3 novembre 1987, n. 452, limitatamente all'articolo 2,

comma 4: "Ai dipendenti di cui ai precedenti commi è riconosciuto,

per un periodo massimo di un anno, il trattamento previsto

dall'articolo 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive

modificazioni e integrazioni", e all'articolo 4; della legge 23

luglio 1991, n. 223, recante "Norme in materia di cassa integrazione,

mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive

della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni

in materia di mercato del lavoro" limitatamente alle seguenti parti:

articolo 1, comma 1: "La disciplina in materia di intervento

straordinario di integrazione salariale trova applicazione

limitatamente alle imprese che abbiano occupato mediamente più di

quindici lavoratori nel semestre precedente la data di presentazione

della richiesta di cui al comma 2. Nel caso di richieste presentate

prima che siano trascorsi sei mesi dal trasferimento di azienda, tale

requisito deve sussistere, per il datore di lavoro subentrante, nel

periodo decorrente alla data del predetto trasferimento. Ai fini

dell'applicazione del presente comma vengono computati anche gli

apprendisti ed i lavoratori assunti con contratto di formazione e

lavoro"; comma 2: "La richiesta di intervento straordinario di

integrazione salariale deve contenere il programma che l'impresa

intende attuare con riferimento anche alle eventuali misure previste

per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale. Il programma deve

essere formulato in conformità ad un modello stabilito, sentito il

Comitato interministeriale per il coordinamento della politica

industriale (CIPI), con decreto del Ministro del lavoro e della

previdenza sociale. L'impresa, sentite le rappresentanze sindacali

aziendali o, in mancanza di queste, le organizzazioni sindacali di

categoria dei lavoratori più rappresentative operanti nella

provincia, può chiedere una modifica del programma nel corso del suo

svolgimento";

articolo 2;

articolo 3, comma 1: "Il trattamento straordinario di

integrazione salariale è concesso, con decreto del Ministro del

lavoro e della previdenza sociale, ai lavoratori delle imprese

soggette alla disciplina dell'intervento straordinario di

integrazione salariale, nei casi di dichiarazione di fallimento, di

emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa

ovvero di sottoposizione all'amministrazione straordinaria, qualora

la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata.

Il trattamento straordinario di integrazione salariale è altresì

concesso nel caso di ammissione al concordato preventivo consistente

nella cessione dei beni. Il trattamento viene concesso su domanda del

curatore, del liquidatore o del commissario, per un periodo non

superiore a dodici mesi." e comma 2: "Entro il termine di scadenza

del periodo di cui al comma 1, quando sussistano fondate prospettive

di continuazione o ripresa dell'attività e di salvaguardia, anche

parziale, dei livelli di occupazione tramite la cessione, a qualunque

titolo, dell'azienda o di sue parti, il trattamento straordinario di

integrazione salariale può essere prorogato, su domanda del

curatore, del liquidatore o del commissario, previo accertamento da

parte del CIPI, per un ulteriore periodo non superiore a sei mesi. La

domanda deve essere corredata da una relazione, approvata dal giudice

delegato o dall'autorità che esercita il controllo, sulle

prospettive di cessione dell'azienda o di sue parti e sui riflessi

della cessione sull'occupazione aziendale."; articolo 12;

Del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 recante "Interventi

urgenti a sostegno dell'occupazione" convertito in legge, con

modificazione, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 limitatamente alle

seguenti parti: articolo 7, comma 4: "Sino al 31 dicembre 1995 le

disposizioni di cui all'articolo 35 della legge 5 agosto 1981, n.

416, e successive modificazioni, si applicano anche al settore dei

giornali periodici e al settore delle imprese radiotelevisive private, estendendosi a tutti i dipendenti delle aziende interessate,

quale che sia il loro inquadramento professionale, nonché ai

dipendenti delle aziende funzionalmente collegate"; comma 6-bis: "Con

decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su

proposta della regione Sardegna la società Iniziative Sardegna

S.p.A. (INSAR) è autorizzata ad assumere ed a reimpiegare, secondo

le disposizioni del decreto-legge 9 dicembre 1981, n. 721,

convertito, con modificazioni, dalla legge 5 febbraio 1982, n. 25, i

lavoratori che precedentemente alla data di entrata in vigore della

legge 23 luglio 1991, n. 223, siano stati collocati in cassa

integrazione guadagni straordinaria ai sensi della legge 12 agosto

1977, n. 675, e successive modificazioni, e nei confronti dei quali

non sia intervenuto il rinnovo della stessa cassa integrazione, o che

siano stati licenziati da aziende per le quali è stata conclusa o

avviata la procedura di fallimento o di liquidazione coatta

amministrativa e che, per tutte le fattispecie, non abbiano fruito

dei benefici di cui alla citata legge n. 223 del 1991"; comma 6-ter:

"Le disposizioni di cui al comma 6-bis si applicano altresì ai

lavoratori destinatari delle disposizioni in materia di cassa

integrazione guadagni di cui alle leggi 5 novembre 1968, n. 1115, e

successive modificazioni, e 8 agosto 1972, n. 464, e successive

modificazioni, nonché delle disposizioni di cui all'articolo 12

della legge 6 agosto 1975, n. 427, e successive modificazioni, e al

decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, convertito, con

modificazioni, dalla legge 9 febbraio 1979, n. 36, ivi compresi

quelli già collocati in mobilità"; comma 6-quater: "Ai lavoratori

di cui ai commi 6-bis e 6-ter del presente articolo è concesso il

trattamento straordinario di integrazione salariale previsto

dall'articolo 22, comma 6, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e

successive modificazioni"; comma 6-quinquies: "Sono applicabili le

disposizioni vigenti concernenti l'INSAR. Agli oneri conseguenti

all'avviamento delle iniziative di ricollocamento si provvede

mediante il conferimento di lire 40 miliardi all'INSAR per il 1993";

comma 7: "Sino al 31 dicembre 1995 le disposizioni in materia di

trattamento straordinario di integrazione salariale di cui al comma 3

dell'articolo 12 della legge 23 luglio 1991, n. 223, sono estese alle

imprese esercenti attività commerciali che occupino più di 50

addetti, nonché alle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli

operatori turistici, che occupino più di 50 addetti e alle imprese

di vigilanza. Fino al 31 dicembre 1994 le disposizioni del presente

comma si applicano alle imprese di spedizione e di trasporto che

occupino più di 50 addetti. Il CIPI approva i relativi programmi,

nei limiti di spesa di lire 15 miliardi annui per ciascuno degli anni

1993, 1994 e 1995"; comma 9, capoverso 3: "Ai predetti lavoratori

assunti per le finalità di cui all'articolo 5, primo comma, del

decreto-legge 9 dicembre 1981, n. 721, convertito, con modificazioni,

dalla legge 5 febbraio 1982, n. 25, è riconosciuto il trattamento di

integrazione salariale straordinaria di cui all'articolo 22, comma 6,

della legge 23 luglio 1991, n. 223"; comma 10: "Per l'anno 1993 i

trasferimenti dello Stato all'INPS a titolo di trattamenti

straordinari di integrazione salariale sono incrementati di lire 350

miliardi"; comma 10-ter: "Per i dipendenti delle aziende

commissariate in base al decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26,

convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, la

durata dell'intervento della cassa integrazione straordinaria è

equiparata al termine previsto per l'attività del commissario";

articolo 9-quater, comma 2: "Qualora non siano applicabili le

disposizioni di cui al comma 1, ai lavoratori ed ai dipendenti

licenziati di cui al medesimo comma che possano far valere alla data

del 18 aprile 1993 almeno un anno di anzianità assicurativa e

contributiva per effetto del rapporto di lavoro alle dipendenze dei

soggetti di cui al presente articolo, sono corrisposti, a far data

dal 1 settembre 1993, per un periodo non superiore ad un anno,

un'indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale

straordinaria prevista dalle vigenti disposizioni nonché gli assegni

per il nucleo familiare ove spettanti, qualora risultino o siano

risultati eccedenti rispetto alla necessità di organico dichiarata

dai predetti organismi"; comma 3: "I periodi di godimento

dell'indennità di cui al comma 2 sono riconosciuti utili ai fini del

conseguimento del diritto alla pensione e della misura della pensione

stessa. Per tali periodi il contributo figurativo è calcolato sulla

base della retribuzione cui è riferita la predetta anzianità.

L'indennità è corrisposta dall'Istituto nazionale della previdenza

sociale (INPS)"; comma 4: "Le domande degli interessati ai fini del

conseguimento dei benefici di cui ai commi 1 e 2, nonché il

riepilogo delle necessità di organico e delle correlate eccedenze di

personale sono trasmessi dai datori di lavoro interessati al

Ministero del lavoro e della previdenza sociale che adotta i

conseguenti provvedimenti di ammissione"; del decreto-legge 16 maggio

1994, n. 299, recante "Disposizioni urgenti in materia di occupazione

e di fiscalizzazione degli oneri sociali", convertito in legge, con

modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, limitatamente

all'articolo 1, limitatamente al comma 1: "Il Comitato

interministeriale per la programmazione economica (CIPE)

periodicamente esamina, anche ai fini della programmazione delle

risorse a sostegno del reddito dei lavoratori, l'andamento

occupazionale, sia sul piano congiunturale sia su quello strutturale,

con riferimento ai settori produttivi e alle aree territoriali, e

detta, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza

sociale, i criteri generali per la gestione degli interventi di

trattamento straordinario di integrazione salariale."; comma 2: "In

attesa dell'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 1,

comma 24, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono attribuite al

Ministro del lavoro e della previdenza sociale le competenze del

soppresso Comitato interministeriale per il coordinamento della

politica industriale (CIPI) in materia di trattamento straordinario

di integrazione salariale. Il comitato tecnico di cui all'articolo 19

della legge 28 febbraio 1986, n. 41, presieduto da un dirigente

generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in

posizione di fuori ruolo, opera presso il predetto Ministero ed

elabora con periodicità trimestrale relazioni sull'andamento degli

interventi di cassa integrazione salariale. Il Ministero del lavoro e

della previdenza sociale, anche sulla base degli elementi forniti dal

comitato tecnico, riferisce semestralmente al CIPE sull'andamento

dell'utilizzo delle risorse destinate al finanziamento degli

interventi a sostegno del reddito dei lavoratori."; comma 3: "Il

trattamento straordinario di integrazione salariale è concesso con

decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale entro

quaranta giorni dalla richiesta nel caso di crisi aziendale ed entro

centoventi giorni dalla richiesta nel caso di ristrutturazione,

riorganizzazione e conversione aziendale. A tal fine l'esame

congiunto di cui all'articolo 5, della legge 20 maggio 1975, n. 164,

si svolge presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima

occupazione. Il predetto ufficio, ricevuta la richiesta del

trattamento, la trasmette immediatamente, con le proprie valutazioni,

al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nonché alla

commissione regionale per l'impiego perché questa, con l'assistenza

tecnica dell'agenzia per l'impiego, possa esprimere motivato parere

entro venti giorni. Nel caso in cui l'esame congiunto riguardi unità

produttive ubicate in diverse province della stessa regione o in più

regioni, esso si svolge, rispettivamente, presso l'ufficio regionale

del lavoro e della massima occupazione o presso la Direzione generale

dei rapporti di lavoro del Ministero del lavoro e della previdenza

sociale. Le domande di proroga semestrale del trattamento

straordinario di integrazione salariale devono essere presentate al

medesimo ufficio al quale è stata presentata l'istanza di primo

riconoscimento."; comma 4: "Il comma 3 dell'articolo 1 della legge 23

luglio 1991, n. 223 è sostituito dal seguente: "3. La durata dei

programmi di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione

industriale non può essere superiore a due anni. Il Ministro del

lavoro e della previdenza sociale ha facoltà di concedere due

proroghe, ciascuna di durata non superiore a 12 mesi, per quelli fra

i predetti programmi che presentino una particolare complessità in

ragione delle caratteristiche tecniche dei processi produttivi

dell'azienda, ovvero in ragione della rilevanza delle conseguenze

occupazionali che detti programmi comportano con riferimento alle

dimensioni dell'impresa ed alla sua articolazione sul territorio";

comma 5: "Il secondo comma dell'articolo unico della legge 13 agosto

1980, n. 427, è sostituito dal seguente: "L'importo di integrazione

salariale sia per gli operai che per gli impiegati, calcolato tenendo

conto dell'orario di ciascuna settimana indipendentemente dal periodo

di paga, non può superare: a) l'importo mensile di lire 1.248.021;

b) l'importo mensile di lire 1.500.000 quando la retribuzione di

riferimento per il calcolo dell'integrazione medesima, comprensiva

dei ratei di mensilità aggiuntive, è superiore a lire 2.700.000

mensili. Detti importi massimi vanno comunque rapportati alle ore di

integrazione autorizzate. Con effetto dal primo gennaio di ciascun

anno, a partire dal 1995, gli importi di integrazione salariale di

cui alle lettere a) e b), nonché la retribuzione mensile di

riferimento di cui alla medesima lettera b), sono aumentati nella

misura dell'80 per cento dell'aumento derivante dalla variazione

annuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli

operai e degli impiegati."; comma 7: "A decorrere dal 1 gennaio 1994

la disciplina del trattamento straordinario di integrazione salariale

si applica ai dipendenti delle imprese appaltatrici dei servizi di

pulizia e, se costituite in forma cooperativa, anche ai soci

lavoratori, addetti in modo prevalente e continuativo allo

svolgimento delle attività appaltate. Il trattamento di integrazione

salariale è concesso nei casi in cui i predetti lavoratori siano

sospesi dal lavoro o effettuino prestazioni di lavoro ad orario

ridotto in conseguenza della riduzione delle attività appaltate, di

programmi di crisi aziendale, o di programmi di ristrutturazione,

riorganizzazione o conversione aziendale, che abbiano dato luogo

all'applicazione del trattamento a carico della cassa integrazione

guadagni straordinaria.", iscritto al n. 69 del Registro referendum.

Viste le ordinanze dell'Ufficio centrale per il referendum emesse:

a) il 30 novembre 1994 con la quale è stata dichiarata legittima la

richiesta; b) il 9 dicembre 1994 con la quale è stato riformulato il

quesito; c) il 13 dicembre 1994 con la quale sono state apportate

correzioni di errori materiali incorsi nella riformulazione del

quesito;

Udito nella camera di consiglio del 9 gennaio 1995 il Giudice

relatore Luigi Mengoni;

Uditi gli avvocati Marco Papaleoni, Beniamino Caravita di Toritto

per i presentatori Lorenzo Strik Lievers, Massimo Teodori e Paolo

Vigevano.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - L'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la

Corte di cassazione, in applicazione della legge 25 maggio 1970, n.

352, e successive modificazioni, ha esaminato una richiesta di referendum popolare presentata il 4 novembre 1993 dai signori Lorenzo

Strik Lievers, Paolo Vigevano e Massimo Teodori in materia di

intervento straordinario della Cassa integrazione guadagni.

Verificata la regolarità della richiesta, l'Ufficio centrale ne ha

dichiarato la legittimità con ordinanza del 1 dicembre 1994 nella

quale, preso atto della richiesta dei promotori di tenere conto della

sopravvenienza del d.l. 16 maggio 1994, n. 299, convertito nella

legge 19 luglio 1994, n. 451, ha disposto la corrispondente

integrazione del quesito.

2. - Con successiva ordinanza del 9 dicembre 1994 l'Ufficio

centrale, vista l'istanza di correzione e integrazione del quesito

avanzata dai promotori e presentatori della relativa richiesta in

data 5 dicembre 1994, ha disposto l'integrale riformulazione del

quesito stesso nel seguente modo: Volete voi che sia abrogata. La

legge 5 novembre 1968, n. 1115, recante "Estensione, in favore dei

lavoratori, degli interventi della Cassa integrazione guadagni, della

gestioni dell'assicurazione contro la disoccupazione e della Cassa

assegni familiari e provvidenze in favore dei lavoratori anziani

licenziati", limitatamente a:

articolo 3;

articolo 4;

la legge 8 agosto 1972, n. 464, recante "Modifiche ed

integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di

integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione",

limitatamente all'art. 1, comma 4: "Le disposizioni della legge 5

novembre 1968, n. 1115, con le modifiche apportate dalla presente

legge, in quanto applicabili si estendono anche agli impiegati

sospesi dal lavoro per le cause indicate nei precedenti commi. Ai

medesimi è corrisposta un'integrazione salariale pari all'80 per

cento della retribuzione mensile spettante al momento della

sospensione e comunque non superiore a lire 200.000.";

il decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 9, recante "Interventi

urgenti in favore dei lavoratori di aziende in particolari

condizioni" convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29

marzo 1976, n. 62, limitatamente all'art. 1, comma 4: "Il

provvedimento del C.I.P.E. importa l'autorizzazione alle società

previste nel secondo comma ad assumere, sotto la stessa data della

cessazione del rapporto di lavoro con le imprese di cui al medesimo

secondo comma ed alle stesse condizioni fruite al momento del

licenziamento, fino al 30 settembre 1976, il personale licenziato di

cui si promuove il reimpiego. Importa, altresì, che tale personale,

in deroga alla vigente normativa, è ammesso, con decreto del

Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, al trattamento di

integrazione salariale straordinario per il periodo suindicato. Allo

stesso trattamento sono ammessi anche i dirigenti, con l'applicazione

del limite previsto dall'art. 15 della legge 20 maggio 1975, n. 164"

e comma 5: "Il detto trattamento di integrazione spetta anche ai

lavoratori licenziati in occasione della liquidazione dell'impresa o

della cessazione dell'attività produttiva che abbiano proposto

azione giudiziaria avverso il licenziamento, salvo il definitivo

regolamento dei rapporti dopo la definizione della controversia";

il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, recante "Provvidenze in

favore dei lavoratori nelle aree dei territori meridionali"

convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1977, n.

501, limitatamente agli articoli 1 e 2;

il decreto-legge 30 marzo 1978, n. 80, recante "Norme per

agevolare la mobilità dei lavoratori e norme in materia di cassa

integrazione guadagni" convertito in legge, con modificazioni, dalla

legge 26 maggio 1978, n. 215, limitatamente all'articolo 4-bis ;

la legge 5 agosto 1981, n. 416, recante "Disciplina delle

imprese editrici e provvidenze per l'editoria", limitatamente

all'articolo 35;

il decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, recante "Proroga del

trattamento straordinario di integrazione salariale dei lavoratori

dipendenti dalla GEPI, disciplina del reimpiego di dipendenti

licenziati da imprese meridionali, misure per la soppressione di

capacità produttive di fonderie di ghisa e di acciaio, norme per il

finanziamento di lavori socialmente utili nell'area napoletana e per

la manutenzione e salvaguardia del territorio e del patrimonio

artistico e monumentale della città di Palermo, nonché interventi a

favore dei lavoratori dipendenti da datori di lavoro privati operanti

nelle province di Sondrio e di Bolzano interessate dagli eventi

alluvionali del luglio 1987", convertito in legge, con modificazioni,

dalla legge 3 novembre 1987, n. 452, limitatamente all'articolo 2,

comma 4: "Ai dipendenti di cui ai precedenti commi è riconosciuto,

per un periodo massimo di un anno, il trattamento previsto

dall'articolo 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive

modificazioni e integrazioni", e all'articolo 4;

la legge 23 luglio 1991, n. 223, recante "Norme in materia di

cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione,

attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro

ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro",

limitatamente alle seguenti parti: articolo 1, comma 1: "La

disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione

salariale trova applicazione limitatamente alle imprese che abbiano

occupato mediamente più di quindici lavoratori nel semestre

precedente la data di presentazione della richiesta di cui al comma

2. Nel caso di richieste presentate prima che siano trascorsi sei

mesi dal trasferimento di azienda, tale requisito deve sussistere,

per il datore di lavoro subentrante, nel periodo decorrente alla data

del predetto trasferimento. Ai fini dell'applicazione del presente

comma vengono computati anche gli apprendisti ed i lavoratori assunti

con contratto di formazione e lavoro"; comma 2: "La richiesta di

intervento straordinario di integrazione salariale deve contenere il

programma che l'impresa intende attuare con riferimento anche alle

eventuali misure previste per fronteggiare le conseguenze sul piano

sociale. Il programma deve essere formulato in conformità ad un

modello stabilito, sentito il Comitato interministeriale per il

coordinamento della politica industriale (CIPI), con decreto del

Ministro del lavoro e della previdenza sociale. L'impresa, sentite le

rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza di queste, le

organizzazioni sindacali di categoria dei lavoratori più

rappresentative operanti nella provincia, può chiedere una modifica

del programma nel corso del suo svolgimento";

articolo 2;

articolo 3, comma 1: "Il trattamento straordinario di

integrazione salariale è concesso, con decreto del Ministro del

lavoro e della previdenza sociale, ai lavoratori delle imprese

soggette alla disciplina dell'intervento straordinario di

integrazione salariale, nei casi di dichiarazione di fallimento, di

emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa

ovvero di sottoposizione all'amministrazione straordinaria, qualora

la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata.

Il trattamento straordinario di integrazione salariale è altresì

concesso nel caso di ammissione al concordato preventivo consistente

nella cessione dei beni. Il trattamento viene concesso su domanda del

curatore, del liquidatore o del commissario, per un periodo non

superiore a dodici mesi." e comma 2: "Entro il termine di scadenza

del periodo di cui al comma 1, quando sussistano fondate prospettive

di continuazione o ripresa dell'attività e di salvaguardia, anche

parziale, dei livelli di occupazione tramite la cessione, a qualunque

titolo, dell'azienda o di sue parti, il trattamento straordinario di

integrazione salariale può essere prorogato, su domanda del

curatore, del liquidatore o del commissario, previo accertamento da

parte del CIPI, per un ulteriore periodo non superiore a sei mesi. La

domanda deve essere corredata da una relazione, approvata dal giudice

delegato o dall'autorità che esercita il controllo, sulle

prospettive di cessione dell'azienda o di sue parti e sui riflessi

della cessione sull'occupazione aziendale.";

articolo 12;

il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 recante "Interventi

urgenti a sostegno dell'occupazione" convertito in legge, con

modificazione, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 limitatamente alle

seguenti parti:

articolo 7, comma 4: "Sino al 31 dicembre 1995 le disposizioni

di cui all'articolo 35 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, si applicano anche al settore dei giornali

periodici e al settore delle imprese radiotelevisive private,

estendendosi a tutti i dipendenti delle aziende interessate, quale

che sia il loro inquadramento professionale, nonché ai dipendenti

delle aziende funzionalmente collegate"; comma 6-bis: "Con decreto

del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta della

regione Sardegna la società Iniziative Sardegna S.p.A. (INSAR) è

autorizzata ad assumere ed a reimpiegare, secondo le disposizioni del

decreto-legge 9 dicembre 1981, n. 721, convertito, con modificazioni,

dalla legge 5 febbraio 1982, n. 25, i lavoratori che precedentemente

alla data di entrata in vigore della legge 23 luglio 1991, n. 223,

siano stati collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria ai

sensi della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni,

e nei confronti dei quali non sia intervenuto il rinnovo della stessa

cassa integrazione, o che siano stati licenziati da aziende per le

quali è stata conclusa o avviata la procedura di fallimento o di

liquidazione coatta amministrativa e che, per tutte le fattispecie,

non abbiano fruito dei benefici di cui alla citata legge n. 223 del

1991"; comma 6-ter: "Le disposizioni di cui al comma 6-bis si

applicano altresì ai lavoratori destinatari delle disposizioni in

materia di cassa integrazione guadagni di cui alle leggi 5 novembre

1968, n. 1115, e successive modificazioni, e 8 agosto 1972, n. 464, e

successive modificazioni, nonché delle disposizioni di cui

all'articolo 12 della legge 6 agosto 1975, n. 427, e successive

modificazioni, e al decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795,

convertito, con modificazioni, dalla legge 9 febbraio 1979, n. 36,

ivi compresi quelli già collocati in mobilità"; comma 6-quater: "Ai

lavoratori di cui ai commi 6-bis e 6-ter del presente articolo è

concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale

previsto dall'articolo 22, comma 6, della legge 23 luglio 1991, n.

223, e successive modificazioni"; comma 6-quinquies: "Sono

applicabili le disposizioni vigenti concernenti l'INSAR. Agli oneri

conseguenti all'avviamento delle iniziative di ricollocamento si

provvede mediante il conferimento di lire 40 miliardi all'INSAR per

il 1993"; comma 7: "Sino al 31 dicembre 1995 le disposizioni in

materia di trattamento straordinario di integrazione salariale di cui

al comma 3 dell'articolo 12 della legge 23 luglio 1991, n. 223, sono

estese alle imprese esercenti attività commerciali che occupino più

di 50 addetti, nonché alle agenzie di viaggio e turismo, compresi

gli operatori turistici, che occupino più di 50 addetti e alle

imprese di vigilanza. Fino al 31 dicembre 1994 le disposizioni del

presente comma si applicano alle imprese di spedizione e di trasporto

che occupino più di 50 addetti. Il CIPI approva i relativi

programmi, nei limiti di spesa di lire 15 miliardi annui per ciascuno

degli anni 1993, 1994 e 1995"; comma 9, capoverso 3: "Ai predetti

lavoratori assunti per le finalità di cui all'articolo 5, primo

comma, del decreto-legge 9 dicembre 1981, n. 721, convertito, con

modificazioni, dalla legge 5 febbraio 1982, n. 25, è riconosciuto

il trattamento di integrazione salariale straordinaria di cui

all'articolo 22, comma 6, della legge 23 luglio 1991, n. 223"; comma

10: "Per l'anno 1993 i trasferimenti dello Stato all'INPS a titolo di

trattamenti straordinari di integrazione salariale sono incrementati

di lire 350 miliardi"; comma 10-ter: "Per i dipendenti delle aziende

commissariate in base al decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26,

convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, la

durata dell'intervento della cassa integrazione straordinaria è

equiparata al termine previsto per l'attività del commissario";

articolo 9-quater, comma 2: "Qualora non siano applicabili le

disposizioni di cui al comma 1, ai lavoratori ed ai dipendenti

licenziati di cui al medesimo comma che possano far valere alla data

del 18 aprile 1993 almeno un anno di anzianità assicurativa e

contributiva per effetto del rapporto di lavoro alle dipendenze dei

soggetti di cui al presente articolo, sono corrisposti, a far data

dal 1 settembre 1993, per un periodo non superiore ad un anno,

un'indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale

straordinaria prevista dalle vigenti disposizioni nonché gli assegni

per il nucleo familiare ove spettanti, qualora risultino o siano

risultati eccedenti rispetto alla necessità di organico dichiarata

dai predetti organismi"; comma 3: "I periodi di godimento

dell'indennità di cui al comma 2 sono riconosciuti utili ai fini del

conseguimento del diritto alla pensione e della misura della pensione

stessa. Per tali periodi il contributo figurativo è calcolato sulla

base della retribuzione cui è riferita la predetta anzianità.

L'indennità è corrisposta dall'Istituto nazionale della previdenza

sociale (INPS)"; comma 4: "Le domande degli interessati ai fini del

conseguimento dei benefici di cui ai commi 1 e 2, nonché il

riepilogo delle necessità di organico e delle correlate eccedenze di

personale sono trasmessi dai datori di lavoro interessati al

Ministero del lavoro e della previdenza sociale che adotta i

conseguenti provvedimenti di ammissione";

decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, recante "Disposizioni

urgenti in materia di occupazione e di fiscalizzazione degli oneri

sociali", convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19

luglio 1994, n. 451, limitatamente all'articolo 1, limitatamente al

comma 1: "Il Comitato interministeriale per la programmazione

economica (CIPE) periodicamente esamina, anche ai fini della

programmazione delle risorse a sostegno del reddito dei lavoratori,

l'andamento occupazionale, sia sul piano congiunturale sia su quello

strutturale, con riferimento ai settori produttivi e alle aree

territoriali, e detta, su proposta del Ministro del lavoro e della

previdenza sociale, i criteri generali per la gestione degli

interventi di trattamento straordinario di integrazione salariale.";

comma 2: "In attesa dell'entrata in vigore dei regolamenti di cui

all'articolo 1, comma 24, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono

attribuite al Ministro del lavoro e della previdenza sociale le

competenze del soppresso Comitato interministeriale per il

coordinamento della politica industriale (CIPI) in materia di

trattamento straordinario di integrazione salariale. Il comitato

tecnico di cui all'articolo 19 della legge 28 febbraio 1986, n. 41,

presieduto da un dirigente generale del Ministero del lavoro e della

previdenza sociale, in posizione di fuori ruolo, opera presso il

predetto Ministero ed elabora con periodicità trimestrale relazioni

sull'andamento degli interventi di cassa integrazione salariale. Il

Ministero del lavoro e della previdenza sociale, anche sulla base

degli elementi forniti dal comitato tecnico, riferisce semestralmente

al CIPE sull'andamento dell'utilizzo delle risorse destinate al

finanziamento degli interventi a sostegno del reddito dei

lavoratori."; comma 3: "Il trattamento straordinario di integrazione

salariale è concesso con decreto del Ministro del lavoro e della

previdenza sociale entro quaranta giorni dalla richiesta nel caso di

crisi aziendale ed entro centoventi giorni dalla richiesta nel caso

di ristrutturazione, riorganizzazione e conversione aziendale. A tal

fine l'esame congiunto di cui all'articolo 5, della legge 20 maggio

1975, n. 164, si svolge presso l'ufficio provinciale del lavoro e

della massima occupazione. Il predetto ufficio, ricevuta la richiesta

del trattamento, la trasmette immediatamente, con le proprie

valutazioni, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale,

nonché alla commissione regionale per l'impiego perché questa, con

l'assistenza tecnica dell'agenzia per l'impiego, possa esprimere

motivato parere entro venti giorni. Nel caso in cui l'esame congiunto

riguardi unità produttive ubicate in diverse province della stessa

regione o in più regioni, esso si svolge, rispettivamente, presso

l'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione o presso

la Direzione generale dei rapporti di lavoro del Ministero del lavoro

e della previdenza sociale. Le domande di proroga semestrale del

trattamento straordinario di integrazione salariale devono essere

presentate al medesimo ufficio al quale è stata presentata l'istanza

di primo riconoscimento."; comma 4: "Il comma 3 dell'articolo 1 della

legge 23 luglio 1991, n. 223 è sostituito dal seguente: "3. La

durata dei programmi di ristrutturazione, riorganizzazione o

conversione industriale non può essere superiore a due anni. Il

Ministro del lavoro e della previdenza sociale ha facoltà di

concedere due proroghe, ciascuna di durata non superiore a 12 mesi,

per quelli fra i predetti programmi che presentino una particolare

complessità in ragione delle caratteristiche tecniche dei processi

produttivi dell'azienda, ovvero in ragione della rilevanza delle

conseguenze occupazionali che detti programmi comportano con

riferimento alle dimensioni dell'impresa ed alla sua articolazione

sul territorio" comma 5: "Il secondo comma dell'articolo unico della

legge 13 agosto 1980, n. 427, è sostituito dal seguente: "L'importo

di integrazione salariale sia per gli operai che per gli impiegati,

calcolato tenendo conto dell'orario di ciascuna settimana

indipendentemente dal periodo di paga, non può superare: a)

l'importo mensile di lire 1.248.021; b) l'importo mensile di lire

1.500.000 quando la retribuzione di riferimento per il calcolo

dell'integrazione medesima, comprensiva dei ratei di mensilità

aggiuntive, è superiore a lire 2.700.000 mensili. Detti importi

massimi vanno comunque rapportati alle ore di integrazione

autorizzate. Con effetto dal primo gennaio di ciascun anno, a partire

dal 1995, gli importi di integrazione salariale di cui alle lettere

a) e b), nonché la retribuzione mensile di riferimento di cui alla

medesima lettera b), sono aumentati nella misura dell'80 per cento

dell'aumento derivante dalla variazione annuale dell'indice ISTAT dei

prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.";

comma 7: "A decorrere dal 1 gennaio 1994 la disciplina del

trattamento straordinario di integrazione salariale si applica ai

dipendenti delle imprese appaltatrici dei servizi di pulizia e, se

costituite in forma cooperativa, anche ai soci lavoratori, addetti in

modo prevalente e continuativo allo svolgimento delle attività

appaltate. Il trattamento di integrazione salariale è concesso nei

casi in cui i predetti lavoratori siano sospesi dal lavoro o

effettuino prestazioni di lavoro ad orario ridotto in conseguenza

della riduzione delle attività appaltate, di programmi di crisi

aziendale, o di programmi di ristrutturazione, riorganizzazione o

conversione aziendale, che abbiano dato luogo all'applicazione del

trattamento a carico della cassa integrazione guadagni

straordinaria."?

3. - Ricevuta la comunicazione dell'ordinanza dell'Ufficio

centrale, il Presidente di questa Corte ha fissato il giorno 9

gennaio 1994 per la conseguente deliberazione, dandone regolare

comunicazione.

4. - In data 5 gennaio 1995 la difesa del comitato promotore ha

depositato una memoria a sostegno dell'ammissibilità del quesito

referendario. Premessa una breve esposizione dello sviluppo storico

dell'intervento straordinario della Cassa integrazione guadagni, i

promotori precisano che il referendum si propone l'obiettivo della

totale eliminazione di questo istituto in vista della

"generalizzazione di un dignitoso trattamento di disoccupazione,

quale proiezione di un moderno sistema di sicurezza sociale", fermo

restando nel frattempo il trattamento speciale di disoccupazione

introdotto dalla legge 23 luglio 1991, n. 223. Essi giustificano

l'iniziativa referendaria sul riflesso delle disparità di

trattamento tra i lavoratori provocate dalla normativa di cui è

chiesta l'abrogazione. Nonostante l'estrema difficoltà di

formulazione del quesito, essi hanno perseverato nell'iniziativa

essendo convinti che eventuali imprecisioni nella redazione del

quesito (derivanti non dalla imprecisione dei promotori, bensì dallo

stato caotico in cui versa la legislazione in materia) non possono

pregiudicare la possibilità di svolgimento del referendum.

Richiamano in proposito le sentenze nn. 63 del 1990 e 32 del 1993 di

questa Corte, le quali hanno statuito, l'una, che "alcune

imperfezioni risultano inevitabili in "subiecta materia" e sono

comuni peraltro .. agli ordinari procedimenti di normazione",

l'altra, che gli incovenienti derivanti dalla normativa di risulta

non possono condurre all'inammissibilità del quesito ogni qualvolta

il quesito sia riconducibile ad una matrice razionalmente unitaria.

La riformulazione semplificatrice del quesito ad opera dell'Ufficio

centrale per il referendum non ha modificato, a loro avviso, in

nessun aspetto la ratio oggettiva del quesito originario, che risulta

chiaro anche in ordine alle conseguenze dell'effetto abrogativo. E

quanto alla completezza, essi osservano che, se nella difficile

costruzione del quesito fossero rimaste escluse alcune marginali

estensioni della disciplina ad ulteriori categorie di lavoratori,

queste sarebbero indissolubilmente legate alle sorti della disciplina

generale dell'istituto. Eventuali lacune della normativa residua

potranno essere riparate dal Parlamento, in conformità dell'obbligo

di cooperazione col risultato referendario e nei limiti del divieto

di formale o sostanziale ripristino delle norme abrogate dalla

volontà popolare.

5. - Ad integrazione della difesa scritta, nella camera di

consiglio del 9 gennaio 1994 sono stati uditi, per i promotori del

referendum, gli avvocati Marco Papaleoni e Beniamino Caravita di

Toritto. Considerato in diritto

1. - Oggetto della richiesta di referendum abrogativo in esame sono

trentacinque disposizioni di legge estrapolate da un intricato corpo

normativo che si è venuto formando tra il 1968 e il 1994. La

lunghezza e l'estrema complessità del quesito - rilevate dagli

stessi promotori e dalla Corte di cassazione nell'ordinanza di

correzione e integrazione del 9 dicembre 1994 - e inoltre la

riproduzione di alcune disposizioni (art. 3, comma 1, della legge n.

223 del 1991, art. 7, comma 6-ter, del d.l. n. 148 del 1993, art. 1,

comma 7, del d.l. n. 299 del 1994) tralasciando, senza alcuna

giustificazione, parti dei testi rispettivi, rendono difficile

l'apprendimento del fine intrinseco della proposta, al quale va

riferito il controllo di chiarezza, omogeneità e coerenza da parte

di questa Corte. Per individuarlo compiutamente occorre mettere in

relazione le norme abrogande della legge 23 luglio 1991, n. 223, che

hanno radicalmente innovato la disciplina dell'intervento

straordinario di integrazione salariale (art. 1, commi 1, 2 e 3,

quest'ultimo come sostituito dell'art. 1, comma 4, del d.l. 16 maggio

1994, n. 299, art. 2, art. 3, commi 1 e 2, art. 12), con le norme

della medesima legge - non incluse nell'oggetto del referendum -

afferenti al nuovo istituto della mobilità dei lavoratori (artt. da

4 a 9, da 16 a 20, 24). Da questa considerazione complessiva si

argomenta che la ratio dell'effetto ablatorio (cfr. sentenza n. 29

del 1987) è la liberalizzazione dei licenziamenti per riduzione del

personale in ordine all' an del provvedimento, con totale

sostituzione dell'indennità di mobilità al trattamento di

integrazione salariale. In tutti i casi di eccedenza del personale -

senza più distinguere tra eccedenza temporanea, potenzialmente

riassorbibile con appropriati programmi di ristrutturazione o

riconversione aziendale (art. 1), ed eccedenza strutturale (artt. 4 e

24) - diverrebbe applicabile l'art. 24, che assoggetta il

licenziamento soltanto ai vincoli della procedura di mobilità.

Che questo sia l'obiettivo del referendum è confermato

dall'istanza dei promotori, accolta dall'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione, di espunzione dal quesito

originario dei commi 3, 4-bis e 4-ter dell'art. 3 della legge n.

223, in quanto estranei all'istituto dell'integrazione salariale

straordinaria e concernenti, invece, la concessione del trattamento

di mobilità ai lavoratori licenziati per cessazione di attività

dell'impresa a causa di fallimento o di assoggettamento ad altre procedure concorsuali.

2. - Ora è vero che l'istituto della mobilità non è parte della

disciplina dell'integrazione salariale straordinaria, essendo

compresi nel suo ambito normativo anche i casi di licenziamento per

riduzione del personale effettuato senza una fase preventiva di

sospensione dei lavoratori assistita dalla Cassa integrazione

guadagni, onde l'eliminazione di questa non comporta l'abrogazione

formale di quello. Ma l'intervento straordinario della Cassa è così

compenetrato con la disciplina del mercato del lavoro che la sua

abrogazione determinerebbe l'inapplicabilità di una serie di altri

istituti, primo fra i quali proprio l'istituto della mobilità, del

quale i promotori si preoccupano ripetutamente di affermare

l'estraneità alla volontà referendaria di abrogazione.

Invero, mentre la procedura per la dichiarazione di mobilità ha

un campo di applicazione più ampio, la concessione dell'indennità

di mobilità è ristretta dall'art. 16 della legge n. 223 (richiamato

e integrato dall'art. 24, comma 3, come sostituito dall'art. 8, comma

1, del d.l. n. 148 del 1993) ai lavoratori licenziati da imprese

"rientranti nel campo di applicazione della disciplina

dell'intervento straordinario di integrazione salariale", al cui

ammontare l'indennità è commisurata dall'art. 7, commi 1 e 3, della

legge medesima. Il trattamento di mobilità è innestato sul

precedente trattamento integrato, ne è la continuazione a titolo di

trattamento speciale di disoccupazione. Se viene meno la matrice,

vengono meno necessariamente le condizioni di operatività del nuovo

istituto.

Ma la soppressione della Cassa integrazione guadagni straordinaria

si ripercuoterebbe, con effetti paralizzanti, anche sulla procedura

per la dichiarazione di mobilità, applicabile, in virtù del rinvio

all'art. 4, commi da 2 a 12, disposto dall'art. 24, indipendentemente

dalla condizione che il licenziamento sia stato preceduto da un

preventivo periodo di sospensione dei lavoratori. La procedura non

potrebbe svolgere una delle sue funzioni qualificanti, che è quella

di promuovere un esame congiunto, da parte del datore di lavoro e

delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, della possibilità di

ricorso a misure alternative, quali il passaggio a rapporti di lavoro

a tempo parziale e i contratti di solidarietà. Tali misure sono

inscindibilmente legate all'intervento straordinario di integrazione

salariale: la prima come a suo presupposto di applicabilità, essendo

incentivata dall'art. 19 in favore dei lavoratori dipendenti da

imprese beneficiarie da ventiquattro mesi dell'intervento (ridotti a

dodici, fino al 31 dicembre 1995, dall'art. 5, comma 9, del d.l. n.

148 del 1993); la seconda come a una condizione sine qua non di

attuabilità. Senza la condizione del trattamento straordinario di

integrazione salariale, concesso dall'art. 1 del d.l. 30 ottobre

1984, n. 726, convertito nella legge 19 dicembre 1984, n. 863,

richiamato dagli artt. 1, comma 9, della legge n. 223 del 1991 e 5,

comma 1, del d.l. n. 148 del 1993 (dei quali non è chiesta

l'abrogazione), è praticamente esclusa la possibilità di

stipulazione dei contratti di solidarietà previsti dall'art. 2 del

decreto medesimo.

Si aggiunga che l'inapplicabilità del trattamento di mobilità

priverebbe i lavoratori licenziati anche della facilitazione di

rientro nel mercato del lavoro prevista dall'art. 20 della legge n.

223 del 1991 nella forma dei contratti di reinserimento.

3. - La mancata richiesta di abrogazione delle disposizioni -

dettate nel medesimo contesto normativo di quelle di cui si vuole la

soppressione - che subordinano il trattamento di mobilità dei

lavoratori licenziati all'inclusione dell'impresa nel campo di

applicazione dell'integrazione salariale straordinaria, o subordinano

la fruizione di altri benefici a un previo periodo di godimento

dell'integrazione, crea una contraddizione con la ratio dell'effetto

abolitivo del referendum. L'elettore non è chiamato a scegliere,

come dicono i promotori, tra la conservazione della Cassa

integrazione guadagni straordinaria e la sua soppressione fermo

restando, però, il trattamento speciale di mobilità, previsto dagli

artt. 7 e 16 della legge n. 223 del 1991, fino a quando il

legislatore non avrà provveduto a riordinare con criteri di

uniformità le prestazioni dell'assicurazione contro la

disoccupazione al fine della "generalizzazione di un dignitoso

trattamento quale proiezione di un moderno sistema di sicurezza

sociale". In realtà l'alternativa referendaria si pone tra la

conservazione dell'istituto dell'intervento straordinario della Cassa

e le tutele che, in caso di licenziamento, lo presuppongono, o la

liberalizzazione dei licenziamenti per ragioni economiche con

eliminazione anche dell'ammortizzatore delle loro conseguenze sociali

costituito dal trattamento di mobilità, lasciando in ogni caso ai

lavoratori licenziati soltanto il soccorso del trattamento ordinario

di disoccupazione, che gli stessi promotori riconoscono "inficiato da

una persistente, vistosa discrepanza con il trattamento di

integrazione salariale".

Ne risulta, secondo i criteri di giudizio fissati da questa Corte,

una mancanza di chiarezza del quesito (sentenze nn. 27 del 1981 e 36

del 1993), che impedisce nell'elettore la piena consapevolezza del

significato del voto o ne coarta la possibilità di scelta per il

vincolo di unicità della risposta (sentenza n. 29 del 1981).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la richiesta di referendum popolare per

l'abrogazione parziale, nei termini indicati in epigrafe, della legge

5 novembre 1968, n. 1115, della legge 8 agosto 1972, n. 464, del

decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 9, convertito nella legge 29 marzo

1976, n. 62, del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito

nella legge 8 agosto 1977, n. 501, del decreto-legge 30 marzo 1978,

n. 80, convertito nella legge 26 maggio 1978, n. 215, della legge 5

agosto 1981, n. 416, del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366,

convertito nella legge 3 novembre 1987, n. 452, della legge 23 luglio

1991, n. 223, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito

nella legge 19 luglio 1993, n. 236, e del decreto-legge 16 maggio

1994, n. 299, convertito nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Richiesta dichiarata legittima, con ordinanza del 9 dicembre 1994,

dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di

cassazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 gennaio 1995.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 12 gennaio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1995:6 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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