Corte costituzionale

Ordinanza n. 411/1987

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 19/11/1987 · relatore Giovanni Conso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art.1 del decreto

legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788 (Istituzione

della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai

dell'industria e disposizioni transitorie a favore dei lavoratori

dell'industria dell'Alta Italia), dell'art. 1 della legge 3 febbraio

1963, n. 77 (Disposizioni in favore degli operai dipendenti delle

aziende industriali dell'edilizia e affini in materia di integrazione

guadagni), dell'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115

(Estensione, in favore dei lavoratori, degli interventi della Cassa

Integrazione Guadagni, della gestione dell'assicurazione contro la

disoccupazione e della Cassa assegni familiari e previdenza in favore

dei lavoratori anziani licenziati) e dell' art. 1 della legge 20

maggio 1975, n. 164 (Provvedimenti per la garanzia del salario),

promosso con ordinanza emessa il 9 novembre 1982 dal Pretore di

Brescia nel procedimento civile vertente tra Faletti Francesco e la

s.p.a. FABARM, iscritta al n. 66 del registro ordinanze 1983 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 177 dell'anno 1983;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 14 ottobre 1987 il Giudice

relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che il Pretore di Brescia, con ordinanza emessa il 9

novembre 1982, ha denunciato, in riferimento agli artt. 3, 36 e 37

della Costituzione, l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 del

decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788,

dell'art. 1 della legge 3 febbraio 1963, n. 77, dell'art. 2 della

legge 5 novembre 1968, n. 1115, e dell'art. 1 della legge 20 maggio

1975, n. 164, nella parte in cui non ricomprendono gli apprendisti

fra gli aventi diritto al trattamento di integrazione salariale;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello

Stato, sostenendo l'infondatezza della questione;

Considerato che, per la definizione del giudizio a quo, assume

portata determinante l'individuazione del tipo di intervento in

concreto esplicato dalla Cassa Integrazione Guadagni, dovendosi

distinguere, come la stessa ordinanza di rimessione si preoccupa di

sottolineare, fra casi connessi ad "un evento di forza maggiore per

cui l'imprenditore deve sospendere l'attività lavorativa ed è

esonerato, secondo principi generali, dall'obbligo della

controprestazione retributiva" e casi "di ristrutturazione aziendale

o crisi settoriali, ipotesi in cui... per gli apprendisti, in assenza

di norme speciali, sempre secondo i principi generali, permane il

diritto al 100% della retribuzione";

che, tuttavia, il giudice a quo non chiarisce se, in favore

della Società FABARM, sia stato autorizzato un trattamento di

integrazione salariale ordinario oppure un trattamento di

integrazione salariale straordinario, né tale dato è desumibile

dagli atti del fascicolo trasmesso alla Corte, fra i quali - benché

indicate nell'elenco degli allegati - non figurano le convenzioni 14

novembre 1977 e 7 dicembre 1977, relative agli accordi sindacali

preordinati all'assunzione dell'onere retributivo da parte della

Cassa Integrazione Guadagni, che, oltre tutto, non avendo assunto la

qualità di parte, non ha potuto fornire chiarimenti in merito;

che, pertanto, non risulta adeguatamente dimostrata la rilevanza

della questione;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto legislativo

luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788 (Istituzione della Cassa per

l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria e

disposizioni transitorie a favore dei lavoratori dell'industria

dell'Alta Italia), dell'art. 1 della legge 3 febbraio 1963, n. 77

(Disposizioni in favore degli operai dipendenti delle aziende

industriali dell'edilizia e affini in materia di integrazione

guadagni), dell'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115

(Estensione, in favore dei lavoratori, degli interventi della Cassa

Integrazione Guadagni, della gestione dell'assicurazione contro la

disoccupazione e della Cassa assegni familiari e previdenza in favore

dei lavoratori anziani licenziati), e dell'art. 1 della legge 20

maggio 1975, n. 164 (Provvedimenti per la garanzia del salario),

sollevata, in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione,

dal Pretore di Brescia con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 novembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: CONSO

Depositata in cancelleria il 19 novembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1987:411 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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