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[1]A coloro che non sono regolarmente intestati in catasto per omesse volture e' concesso il termine di un anno dalla pubblicazione della presente legge, per fare eseguire le volture mediante la sola domanda relativa all'ultimo trasferimento, senza pagamento, in quanto non siano stati gia' riscossi, dei diritti relativi ai passaggi intermedi, ma salvo per questi il diritto di riscossione delle tasse di registro e di successione che fossero dovute.
[2]1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 15 luglio 1906, n. 357
1La L. 15 luglio 1906, n. 357 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che e' prorogato di un anno il termine di cui al presente articolo.
Testo in vigore dal 8 agosto 1906 al 9 agosto 1907
