Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1905
Confronto con la versione in vigore dal 29 luglio 1905 al 16 dicembre 2009. 142 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Le disposizioni degli articoli 2, 3, 6, lettera a) e b) e 7 della legge 7 luglio 1901, n. 321, riguardante la conservazione del nuovo catasto dei terreni, sono estese alla esecuzione delle volture nel catasto urbano e negli altri catasti dei terreni, attualmente in vigore, conservati dallo Stato e dai Comuni;
tolto: E' fatta soltanto eccezione per i trasferimenti in causa di morte contemplati dall'art. 2 della ricordata legge, per i quali non sara' necessaria, nelle provincie nelle quali rimangono ancora in vigore gli antichi catasti dei terreni, l'esibizione, agli effetti della voltura, sia per i terreni, che per i fabbricati, della copia dei documenti relativi alla successione.
tolto: Alla esecuzione delle volture nel catasto urbano e negli altri catasti attualmente in vigore, che sono forniti di mappe geometriche saranno applicate anche le disposizioni dell'art. 4 della predetta legge del 7 luglio 1901.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1905-07-09;395~art1 · fonte del testo
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