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A coloro che non sono regolarmente intestati in catasto per omesse volture e' concesso il termine di un anno dalla pubblicazione della presente legge, per fare eseguire le volture mediante la sola domanda relativa all'ultimo trasferimento, senza pagamento, in quanto non siano stati gia' riscossi, dei diritti relativi ai passaggi intermedi, ma salvo per questi il diritto di riscossione delle tasse di registro e di successione che fossero dovute.
Testo in vigore dal 29 luglio 1905 al 8 agosto 1906
