Le regioni, attenendosi alle finalita' e ai principi di cui ai precedenti articoli, provvedono in particolare a disciplinare con proprie leggi:

  • a)la programmazione, l'attuazione e il finanziamento delle attivita' di formazione professionale;
  • b)le modalita' per il conseguimento degli obiettivi formativi relativi alle qualifiche, attenendosi ai principi informatori della contrattazione collettiva e della normativa sul collocamento;
  • c)le attivita' di formazione professionale concernenti settori caratterizzati da specifici bisogni formativi derivanti dalla stagionalita' del ciclo produttivo o dalla natura familiare, associativa o cooperativistica della gestione dell'impresa;
  • d)la qualificazione professionale degli invalidi e dei disabili, nonche' gli interventi necessari ad assicurare loro il diritto alla formazione professionale;
  • e)le attivita' di formazione professionale presso gli istituti di prevenzione e di pena;
  • f)il riordinamento e la ristrutturazione delle istituzioni pubbliche operanti a livello regionale nonche' il loro eventuale scioglimento o riaccorpamento;
  • g)l'esercizio delle funzioni gia' svolte dai consorzi per l'istruzione tecnica, soppressi dall'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, riconducendola nell'ambito della programmazione regionale;
  • h)la formazione e l'aggiornamento del personale impiegato nelle attivita' di formazione professionale nella regione, rispettando la presenza delle diverse proposte formative, purche' previste dalla programmazione regionale, attraverso iniziative dirette o convenzioni con le universita' o altre istituzioni scientifiche e di ricerca pubbliche o private e gli enti di formazione di cui all'articolo 5.

Testo vigente dal 30 dicembre 1978

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1978-12-21;845~art4 · fonte del testo

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