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[1]((Su queste anticipazioni decorre l'interesse dal giorno dell'effettuata consegna a quello della vendita.
[2]Tale interesse non potra' mai superare di oltre un quarto per cento il saggio di favore praticato alla Camera agrumaria dagli Istituti di emissione per lo sconto delle note di pegno di cui al seguente articolo 8)).
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 17 luglio 1910, n. 492
1La L. 17 luglio 1910, n. 492 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "La misura delle anticipazioni di cui all'art. 7 della legge 5 luglio 1908, n. 404, e' elevata da due terzi a tre quarti del valore del citrato e dell'agro cotto calcolato in base al prezzo minimo di cui all'art. 5".
Testo in vigore dal 31 luglio 1912 al 16 dicembre 2009
