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[1]Le dette anticipazioni sono fatte nella misura di due terzi del valore dei derivati agrumari. 1
[2]Su queste anticipazioni decorre l'interesse a saggio non superiore al quattro e mezzo per cento dal giorno dell'effettuata anticipazione fino a quello della vendita.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 17 luglio 1910, n. 492
1La L. 17 luglio 1910, n. 492 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "La misura delle anticipazioni di cui all'art. 7 della legge 5 luglio 1908, n. 404, e' elevata da due terzi a tre quarti del valore del citrato e dell'agro cotto calcolato in base al prezzo minimo di cui all'art. 5".
Testo in vigore dal 14 agosto 1910 al 31 luglio 1912
